Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25966/2022 del 06/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello deducendo violazione di norme processuali e vizio di motivazione. In particolare ha sostenuto che la Corte d'appello, nel riformare l'assoluzione pronunciata dal G.U.P., non ha fornito la 'motivazione rafforzata' richiesta quando si revoca una sentenza assolutoria; ha contestato la valorizzazione, da parte della Corte d'appello, del mancato ritrovamento nel fascicolo cartaceo del contratto di conduzione dei terreni e della mancata registrazione del contratto come elementi decisivi per ritenere che l'imputato avesse attestato falsamente la presenza del contratto, sostenendo che tali elementi erano neutri e che non era emerso oltre ogni ragionevole dubbio che l'imputato non avesse avuto materialmente il contratto al momento della validazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo, richiamando il principio che il giudice d'appello deve dare motivazione rafforzata quando riforma un'assoluzione, ma osservando che nel caso di specie la Corte territoriale ha fornito una motivazione logicamente correlata al thema probandum valorizzando omissioni probatorie rilevanti (mancato rinvenimento e mancata registrazione del contratto) e distinguendo correttamente tra la verifica della regolarità formale e la dichiarazione di veridicità dell'atto. Di conseguenza il rigetto è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali in Cassazione (ex art. 616 c.p.p.). Si conferma inoltre il quadro della sentenza di appello: condanna per tentata truffa (capo 1) e per falsità ideologica (capo 3, con il fatto del capo 2 assorbito), esclusa l'aggravante prevista dall'art. 61 n. 5 cod. pen., con concessione delle circostanze attenuanti generiche e pena di un anno di reclusione con sospensione condizionale.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    norma richiamata come base per la presentazione della requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale in Cassazione; la citazione attesta la possibilità, in quel contesto normativo, di formulare osservazioni scritte nel procedimento di legittimità

  • d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    art. 76, comma 3, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    norma sulla dichiarazione sostitutiva di certificazioni; richiamata per inquadrare il reato di falsità relativo a dichiarazioni sostitutive presentate per ottenere erogazioni pubbliche

  • codice penale

    norma penale richiamata in relazione alla falsità nelle dichiarazioni sostitutive, applicata al comportamento contestato come reato di falsità

  • codice penale

    artt. 476, comma 2, e 479 cod. pen.

    articoli relativi alla falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale e alla particolare aggravazione per atti dotati di fede privilegiata; applicati per configurare il reato di falsità ideologica nella attestazione della regolarità del fascicolo

  • codice penale

    criterio di determinazione delle circostanze aggravanti; la Corte d'appello ha escluso l'applicazione di questa aggravante nel caso concreto

  • codice di procedura penale

    norma che dispone l'obbligo di condanna alle spese processuali in Cassazione in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese

Massime di principio

  • Quando la Corte d'appello riforma una sentenza assolutoria del primo grado è richiesta una motivazione rafforzata: il giudice di appello deve esplicitare e confutare in modo specifico i passaggi logici e le argomentazioni più rilevanti della decisione di primo grado
  • La mancanza di un documento nel fascicolo e l'assenza di sua registrazione possono essere valutate come elementi probatori significativi se il fatto contestato riguarda la attestazione della presenza del documento stesso; in tali casi l'omissione può supportare la conclusione sulla falsità dell'attestazione
  • È essenziale distinguere tra la veridicità del contenuto di un documento e la falsità dell'attestazione circa la sua presenza o validità: il reato contestato può essere quello di aver attestato falsamente la presenza di un atto, indipendentemente dall'effettiva falsità del suo contenuto
  • La Corte di Cassazione non è il giudice di merito e non può riapprezzare liberamente il materiale probatorio; può però valutare la congruità e la sufficienza della motivazione di merito e il rispetto dei principi di diritto, ritenendo ammissibile la diversa valutazione delle prove effettuata dal giudice d'appello quando questa sia logicamente e giuridicamente motivata
  • Se la sentenza di primo grado è meramente assertiva e priva di motivazione efficace, il giudice d'appello non è posto dal tutto nell'obbligo di una motivazione ancor più circostanziata, perché mancherebbe la base argomentativa da confutare
  • Il rigetto del ricorso in Cassazione comporta spesso la condanna del ricorrente alle spese processuali in base alle norme procedurali (art. 616 c.p.p.)

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.