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Sentenza

Sentenza n. 1549/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202401806

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibere degli organi accademici relative alla programmazione dell'offerta formativa, all'individuazione dei docenti di riferimento, all'assegnazione di insegnamenti e alla soppressione di un insegnamento opzionale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e due ricorsi per motivi aggiunti, il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico e le delibere del Consiglio del Corso Integrato in Scienze della Terra, del Dipartimento, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Università. Ha dedotto la violazione degli artt. 3, 33, 97 e 117 Cost., del d.m. n. 270/2004, della l. n. 240/2010, dello Statuto e dei regolamenti didattici dell'Ateneo, delle linee guida per la progettazione e l'attivazione dei corsi di studio e, con riferimento al secondo ricorso per motivi aggiunti, del codice etico. Ha denunciato inoltre eccesso di potere per sviamento, difetto assoluto di motivazione e illogicità manifesta. In concreto, contestava il mancato affidamento dell'insegnamento di Paleontologia con laboratorio, la sua estromissione dagli elenchi dei docenti di riferimento e dai piani di copertura, nonché l'eliminazione dell'insegnamento di Ciclostratigrafia e Correlazioni Stratigrafiche dalla laurea magistrale in Georischi e Georisorse. Domandava anche l'accertamento del diritto a essere incluso nell'offerta formativa. L'Università ha eccepito, tra l'altro, l'irricevibilità per tardività, l'inammissibilità per omessa notifica al controinteressato, l'impugnazione di atti endoprocedimentali e la tardiva impugnazione di una delibera del 2023, oltre all'infondatezza nel merito.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato dichiarato inammissibile per omessa notifica ad almeno un controinteressato, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a. Il professore individuato come controinteressato, pur non essendo nominativamente indicato nell'atto impugnato, era facilmente identificabile e titolare di un interesse qualificato alla conservazione dell'assetto didattico contestato, avendo ricevuto l'insegnamento di Paleontologia con laboratorio; le censure del ricorrente incidevano quindi direttamente sulla sua posizione. Il primo ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: riguardava l'offerta formativa 2025/2026, ormai prossima alla conclusione, e l'insegnamento contestato era già stato erogato dal docente individuato dall'Ateneo. Anche in caso di accoglimento non sarebbe stato conseguibile il bene della vita richiesto, mentre non era stata proposta una domanda risarcitoria. Il secondo ricorso per motivi aggiunti è stato respinto nel merito. Il TAR ha ritenuto che le delibere si inserissero nella programmazione dell'offerta formativa e rispondessero a criteri oggettivi di sostenibilità tra numero degli studenti e numero degli insegnamenti. La soppressione dell'insegnamento opzionale era collegata alle linee guida che impedivano di programmare insegnamenti scelti da meno di tre studenti nell'anno precedente. Il giudice ha riconosciuto ai Consigli di Dipartimento la competenza a proporre istituzione, modifica e disattivazione dei corsi di studio e a conferire gli incarichi di insegnamento, distinguendo tra offerta formativa programmata e didattica erogata. Il docente trasferito presso altro Dipartimento non vantava un diritto alla titolarità di uno specifico insegnamento presso il Dipartimento di provenienza: dopo il trasferimento, l'attribuzione del carico didattico spettava prioritariamente al Dipartimento di nuova afferenza. La previsione relativa alla copertura di un insegnamento per almeno tre anni era posta a tutela del Dipartimento di provenienza e non costituiva un diritto soggettivo del docente. Le scelte sull'offerta formativa e sull'assegnazione degli insegnamenti, sorrette da criteri organizzativi e di sostenibilità, non risultavano arbitrarie, personalistiche o manifestamente irragionevoli e non potevano essere sostituite dal giudice nell'esercizio del sindacato estrinseco sull'eccesso di potere. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto per il controinteressato non costituito.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    quando è proposta azione di annullamento, il ricorso deve essere notificato entro il termine per la sua proposizione oltre che all’amministrazione procedente anche ad almeno uno dei controinteressati

    L'omessa notifica a un controinteressato facilmente individuabile e titolare di un interesse qualificato alla conservazione dell'atto determina l'inammissibilità del ricorso introduttivo.

  • d.m. 22 ottobre 2004, n. 270

    È richiamato quale fonte in materia di autonomia didattica degli atenei, ma le censure fondate sulla sua violazione non sono esaminate nel merito con riferimento al ricorso introduttivo.

  • l. 30 dicembre 2010, n. 240

    È richiamata dal ricorrente insieme alle norme sull'autonomia universitaria; il giudice ritiene comunque legittime, nei limiti del sindacato estrinseco, le scelte organizzative e didattiche adottate dagli organi competenti.

  • art. 28, comma 2, lettere g) e h), Statuto dell'Università degli Studi di Palermo

    proporre con propria deliberazione l’istituzione, l’attivazione, la modifica, la disattivazione dei Corsi di studio; provvedere, per quanto di competenza, al conferimento di incarichi di insegnamento

    Attribuisce ai Consigli di Dipartimento un ruolo diretto nella proposta di istituzione, modifica e disattivazione dei corsi e nel conferimento degli incarichi di insegnamento.

  • art. 3, commi 1 e 2, Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell’offerta formativa

    i Consigli di Dipartimento interessati, su proposta del Consiglio di Corso di Studio, identificano la copertura degli insegnamenti come compito didattico; per ogni anno accademico assegnano in via definitiva gli incarichi didattici relativamente alla didattica erogata

    I Consigli di Corso di Studio formulano proposte, mentre l'attribuzione definitiva dei compiti didattici spetta ai Consigli di Dipartimento, con riferimento alla didattica erogata.

  • art. 32, comma 4, Regolamento Didattico di Ateneo

    È richiamato per confermare il ruolo del Dipartimento di afferenza nell'attribuzione del carico didattico.

  • art. 8, comma 2, Regolamento per la mobilità interdipartimentale dell'Ateneo

    il Consiglio di Dipartimento di provenienza si potrà esprimere sulla necessità che il professore che ha presentato domanda di mobilità si dichiari disponibile a ricoprire, per almeno 3 anni accademici successivi alla domanda, un insegnamento di almeno 60 ore

    La previsione tutela il Dipartimento di provenienza dagli effetti del trasferimento e non attribuisce al docente un diritto alla titolarità di uno specifico insegnamento.

  • art. 21-octies l. 241/1990

Massime di principio

  • Nel giudizio di annullamento, il ricorso deve essere notificato, oltre che all'amministrazione procedente, ad almeno un controinteressato titolare di un interesse qualificato alla conservazione dell'atto e facilmente individuabile anche se non nominativamente indicato nel provvedimento; l'omissione determina l'inammissibilità del ricorso.
  • L'interesse a impugnare un atto relativo a un'offerta formativa viene meno quando l'anno accademico sia prossimo alla conclusione, l'insegnamento contestato sia già stato erogato e il ricorrente non abbia proposto una domanda risarcitoria autonoma, poiché l'annullamento non consentirebbe più di conseguire il bene della vita.
  • Nella programmazione dell'offerta formativa universitaria, le scelte degli organi accademici possono essere sindacate dal giudice amministrativo nei limiti dell'estrinseca ragionevolezza, logicità e coerenza dell'istruttoria, senza sostituire le proprie valutazioni organizzative e didattiche a quelle dell'amministrazione.
  • La programmazione dell'offerta formativa può legittimamente fondarsi su criteri oggettivi di sostenibilità, anche prevedendo la soppressione o il mancato inserimento di insegnamenti opzionali scelti da un numero di studenti inferiore alla soglia stabilita dalle linee guida dell'Ateneo.
  • I Consigli di Corso di Studio possono formulare proposte sulla copertura degli insegnamenti, ma l'assegnazione definitiva dei compiti didattici spetta ai Consigli di Dipartimento secondo la disciplina interna dell'Ateneo; il docente trasferito non conserva un diritto alla titolarità di uno specifico insegnamento presso il Dipartimento di provenienza.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiGiurisdizione e ripartoLegittimazione e interesse a ricorrereEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potere

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