Cassazione Civile, Ordinanza n. 17415/2022 del 30/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento notificato nel 2016, emesso a seguito della rettifica del reddito di una società a ristretta base partecipativa, con recupero di maggiori IRPEF e IRAP per l'anno d'imposta 2010 sul presupposto della distribuzione ai soci di utili extracontabili. La CTP aveva rigettato il ricorso ritenendo operante la presunzione di ripartizione dei ricavi e non provata la tesi contraria; la CTR aveva confermato il rigetto. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c. per nullità della sentenza d'appello, asseritamente priva di motivazione o sorretta da motivazione apparente, perché non aveva esaminato la prova contraria offerta circa la mancata percezione degli utili extracontabili. Con il secondo motivo, subordinato, ha lamentato l'omesso esame di un fatto decisivo, individuato nelle movimentazioni bancarie asseritamente idonee a dimostrare la mancata percezione di utili.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha rilevato che la sentenza della CTR, in tema di contestazione della presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci di società a ristretta base, si era limitata a formule generiche e apodittiche, senza dare conto delle specifiche critiche mosse in appello e senza illustrare l'iter logico seguito. Ha quindi qualificato la motivazione come solo graficamente esistente ma sostanzialmente apparente, inferiore al minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost. e dagli artt. 132 c.p.c. e 36 del d.lgs. 546/1992. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato come norma asseritamente violata per il modo in cui il giudice di merito avrebbe valutato la prova contraria
richiamato quale parametro della nullità della sentenza per mancanza o apparenza della motivazione
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
base del motivo di ricorso per nullità della sentenza
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale dopo la riforma del 2012
art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134
richiamato per la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
art. 111 Cost.
richiamato come fonte del minimo costituzionale della motivazione della sentenza
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
richiamato quale corrispondente obbligo motivazionale nel processo tributario
richiamato solo per la trattazione camerale proposta dal relatore
Massime di principio
- Nel processo tributario la sentenza è nulla quando la motivazione sia solo apparente, cioè quando non consenta di comprendere le ragioni della decisione e l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
- La motivazione apparente ricorre non per un semplice difetto di sufficienza argomentativa, ma quando il giudice ometta di confrontarsi con le specifiche censure mosse dall'appellante e si limiti ad affermazioni generiche o apodittiche.
- Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione resta confinato alle anomalie motivazionali che si traducono in violazione di legge costituzionalmente rilevante, tra cui la motivazione apparente.
- Quando sia denunciata la mancata prova contraria rispetto a una presunzione fiscale, il giudice di merito deve esplicitare quali elementi probatori abbia considerato e perché li ritenga insufficienti a superare la presunzione.
- Se il primo motivo di ricorso è accolto per vizio di motivazione apparente, resta assorbito il motivo subordinato relativo all'omesso esame di un fatto decisivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17345/2022 del 30/05/2022
- ordinanza_civile · 30 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17346/2022 del 30/05/2022
- ordinanza_civile · 30 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17347/2022 del 30/05/2022
- ordinanza_civile · 30 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17348/2022 del 30/05/2022
- ordinanza_civile · 30 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17351/2022 del 30/05/2022
- ordinanza_civile · 30 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17352/2022 del 30/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →