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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17415/2022 del 30/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento notificato nel 2016, emesso a seguito della rettifica del reddito di una società a ristretta base partecipativa, con recupero di maggiori IRPEF e IRAP per l'anno d'imposta 2010 sul presupposto della distribuzione ai soci di utili extracontabili. La CTP aveva rigettato il ricorso ritenendo operante la presunzione di ripartizione dei ricavi e non provata la tesi contraria; la CTR aveva confermato il rigetto. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c. per nullità della sentenza d'appello, asseritamente priva di motivazione o sorretta da motivazione apparente, perché non aveva esaminato la prova contraria offerta circa la mancata percezione degli utili extracontabili. Con il secondo motivo, subordinato, ha lamentato l'omesso esame di un fatto decisivo, individuato nelle movimentazioni bancarie asseritamente idonee a dimostrare la mancata percezione di utili.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha rilevato che la sentenza della CTR, in tema di contestazione della presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci di società a ristretta base, si era limitata a formule generiche e apodittiche, senza dare conto delle specifiche critiche mosse in appello e senza illustrare l'iter logico seguito. Ha quindi qualificato la motivazione come solo graficamente esistente ma sostanzialmente apparente, inferiore al minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost. e dagli artt. 132 c.p.c. e 36 del d.lgs. 546/1992. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario la sentenza è nulla quando la motivazione sia solo apparente, cioè quando non consenta di comprendere le ragioni della decisione e l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
  • La motivazione apparente ricorre non per un semplice difetto di sufficienza argomentativa, ma quando il giudice ometta di confrontarsi con le specifiche censure mosse dall'appellante e si limiti ad affermazioni generiche o apodittiche.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione resta confinato alle anomalie motivazionali che si traducono in violazione di legge costituzionalmente rilevante, tra cui la motivazione apparente.
  • Quando sia denunciata la mancata prova contraria rispetto a una presunzione fiscale, il giudice di merito deve esplicitare quali elementi probatori abbia considerato e perché li ritenga insufficienti a superare la presunzione.
  • Se il primo motivo di ricorso è accolto per vizio di motivazione apparente, resta assorbito il motivo subordinato relativo all'omesso esame di un fatto decisivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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