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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24594/2025 del 05/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (stazione appaltante)

La controversia

La controversia nasce da un avviso pubblico regionale per progetti di ricerca e sviluppo innovativi cui partecipava un raggruppamento temporaneo di imprese costituito da una mandataria e da una mandante. Il contributo pubblico era stato inizialmente concesso e in parte erogato; successivamente la Regione aveva revocato il finanziamento perché la mandataria risultava impresa in difficoltà, con conseguente escussione della polizza fideiussoria. La società concessionaria del finanziamento e poi creditrice della restituzione ha promosso un giudizio per ottenere l’accertamento della legittimità della revoca e la condanna della mandante alla restituzione delle somme erogate, deducendo anche la solidarietà prevista dall’atto costitutivo dell’ATI e dalla disciplina degli appalti/affidamenti pubblici. La mandante ha resistito sostenendo il difetto di legittimazione attiva della ricorrente e il proprio difetto di legittimazione passiva, perché – secondo i giudici di merito – solo la mandataria avrebbe potuto rappresentare l’ATI nei rapporti con la stazione appaltante. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione e omessa valutazione di fatti/documenti decisivi; violazione della disciplina sull’ATI (art. 37 d.lgs. 163/2006, oggi art. 48 d.lgs. 50/2016) per avere escluso la legittimazione della ricorrente ad agire contro la mandante e la legittimazione passiva di quest’ultima; violazione delle norme sul mandato e sulla rappresentanza, assumendo che il mandato con rappresentanza comportasse comunque l’azione diretta contro la mandante. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo: ha chiarito che nel raggruppamento temporaneo di imprese la mandataria ha rappresentanza esclusiva, anche processuale, verso la stazione appaltante, ma ciò non esclude la responsabilità solidale delle mandanti verso la stessa stazione appaltante. Ne segue che la stazione appaltante può agire direttamente anche contro la mandante, specie nei raggruppamenti orizzontali, mentre resta precluso alla mandante agire in luogo della mandataria per far valere crediti dell’ATI. Sono stati quindi assorbiti gli altri motivi e la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente al secondo motivo, cassando la sentenza d’appello e rinviando alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame. Ha affermato che i giudici di merito hanno erroneamente escluso la legittimazione passiva della mandante e la legittimazione attiva della stazione appaltante/ente erogatore, perché la disciplina dell’ATI prevede, oltre alla rappresentanza esclusiva della mandataria, anche la responsabilità solidale delle imprese partecipanti nei confronti dell’amministrazione. Gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 37 d.lgs. n. 163/2006

    commi 1, 5, 14, 15, 16, 17

    Nell’ATI la mandataria ha rappresentanza esclusiva, anche processuale, verso la stazione appaltante; tuttavia l’offerta determina la responsabilità solidale di tutte le imprese raggruppate verso la stazione appaltante e quest’ultima può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle mandanti.

  • art. 48 d.lgs. n. 50/2016

    La disciplina successiva ribadisce la responsabilità solidale delle imprese raggruppate verso la stazione appaltante e la possibilità per quest’ultima di agire direttamente contro le mandanti.

  • art. 68 d.lgs. n. 36/2023

    comma 9 e richiamo alla parte finale del comma 6

    La norma attuale conferma l’impostazione già vigente: responsabilità solidale delle imprese raggruppate e facoltà della stazione appaltante di far valere direttamente le responsabilità dei mandanti.

  • art. 1294 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della solidarietà passiva tra condebitori.

  • art. 1704 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere che l’ATI fosse assimilabile a un mandato con rappresentanza.

  • art. 1388 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per argomentare che gli effetti del contratto concluso dal rappresentante si producono anche per il rappresentato.

  • art. 1722 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente nel contesto dell’argomentazione sul mandato; la Corte non fonda la decisione su questa norma.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato nel primo motivo per dedurre omissioni di pronuncia.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato nel primo motivo per lamentare mancata considerazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato nel primo motivo per censurare la valutazione delle prove.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato nel primo motivo per denunciare la mancanza di motivazione della sentenza.

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    Costituisce il veicolo processuale dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.

Massime di principio

  • Nel raggruppamento temporaneo di imprese la rappresentanza esclusiva della mandataria nei rapporti con la stazione appaltante non elimina la responsabilità solidale delle imprese raggruppate verso l’amministrazione.
  • La stazione appaltante può agire direttamente contro la mandante per far valere obbligazioni o restituzioni derivanti dal rapporto di affidamento, soprattutto quando la disciplina applicabile prevede espressamente la solidarietà passiva.
  • La legittimazione processuale della mandataria ad agire per i crediti dell’ATI non si specchia in una corrispondente legittimazione della mandante a sostituirsi alla mandataria nei confronti della stazione appaltante.
  • Nel raggruppamento orizzontale la responsabilità delle imprese partecipanti è solidale; nel raggruppamento verticale la responsabilità delle mandanti può essere limitata alle prestazioni di rispettiva competenza, ferma la responsabilità solidale del mandatario.
  • La qualificazione del rapporto interno come mandato collettivo speciale con rappresentanza non impedisce che, verso il committente pubblico, operi una disciplina speciale che consente l’azione diretta contro le mandanti.
  • In presenza di ATI, la distinzione tra rapporti interni tra imprese e rapporti esterni con la stazione appaltante è decisiva per stabilire chi sia legittimato ad agire e contro chi possa essere proposta l’azione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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