Cassazione Penale, Sentenza n. 14729/2022 del 14/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) — sostenendo che dalla ricostruzione dei fatti non emergesse alcuna condotta violenta o minacciosa nei confronti degli agenti, ma al più una resistenza passiva o una fuga del mezzo — e, con riferimento a Bodinaku, contestavano anche la configurazione della contravvenzione di guida senza patente (art. 116 c. d. s.) alla luce della depenalizzazione operata dal d.lgs. n. 8/2016 e chiedevano la declaratoria di prescrizione del reato contravvenzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi nei limiti indicati: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento al reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) perché il fatto non sussiste, ritenendo che la condotta consistente nel non fermarsi all'alt e nella fuga a bordo di un ciclomotore non costituisse di per sé azione violenta o minacciosa verso gli agenti. Quanto al reato di guida senza patente contestato a Bodinaku (art. 116 c.d.s., comma 15, ipotesi di recidiva nel biennio), la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza poiché la fattispecie non era interessata dalla depenalizzazione e le sospensioni del periodo prescrizionale portavano alla maturazione della prescrizione oltre la pronuncia impugnata; ha disposto la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte d'appello di Caltanissetta per la determinazione della pena relativa a tale reato e ha dichiarato l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della responsabilità penale per quel capo (art. 624 c.p.p.).
Norme richiamate
La norma richiede una condotta violenta o minacciosa o comunque idonea a porre in pericolo l'incolumità degli ufficiali o di terzi; la mera fuga o il mancato stop non sono automaticamente riconducibili alla fattispecie salvo elementi concreti che dimostrino l'intento di mettere in pericolo o di vanificare un inseguimento
Il concorso nel reato richiede che il comportamento dell'imputato concorra in modo efficiente alla realizzazione dell'azione criminosa; parole posteriori o comportamenti non partecipativi alla condotta pericolosa del conducente non integrano automaticamente il concorso
art. 116, commi 15 e 17 cod. strada
Sanziona la guida senza patente; la Corte ha ritenuto applicabile l'ipotesi di recidiva nel biennio (non depenalizzata dal d.lgs. n. 8/2016) e quindi la responsabilità resta penalmente rilevante
decreto legislativo n. 8 del 2016
Ha depenalizzato alcune contravvenzioni stradali; tuttavia la depenalizzazione non opera se ricorrono circostanze (es. recidiva nel biennio) che mantengono la rilevanza penale della fattispecie
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso in cassazione dopo il giudizio abbreviato; la Corte ha valutato i motivi ammessi nei limiti di tale disciplina
Consente alla Corte di dichiarare irrevocabile la sentenza per la parte già accertata; qui è stata usata per rendere irrevocabile la responsabilità penale di Bodinaku per la guida senza patente
Massime di principio
- Per integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) è necessario riscontrare nella condotta elementi concreti di violenza o minaccia o condotte che mettano in pericolo l'incolumità degli agenti o di terzi: la sola omissione di fermarsi o la fuga non bastano, salvo che emergano elementi che colleghino tale fuga all'intento di vanificare un inseguimento con accettazione del rischio.
- Quando si valuta il concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.) occorre appurare il contributo causale e volontario di ciascuno alla realizzazione dell'evento: comportamenti passivi, reazioni successive o parole isolate non costituiscono automaticamente concorso.
- La depenalizzazione delle contravvenzioni (d.lgs. n. 8/2016) non è automatica per tutte le ipotesi: verificare sempre le cause di mantenzione della rilevanza penale (es. recidiva) e gli specifici commi contestati.
- Sui termini di prescrizione dei reati contravvenzionali incidono le sospensioni e gli eventi interruttivi (es. legittimo impedimento): nelle impugnazioni bisogna confrontare espressamente i calcoli temporali con le sospensioni annotate in sentenza.
- In sede di ricorso per cassazione è fondamentale circoscrivere i motivi ai limiti procedurali previsti e focalizzarsi sugli elementi di fatto che i giudici di merito hanno valutato senza adeguata motivazione o in difetto di elementi probatori concreti.
- Se la Cassazione annulla per non sussistenza del fatto, la sentenza è cancellata senza rinvio; se invece conferma responsabilità per alcuni capi e annulla altri, può disporre trasmissione per la determinazione della pena residua e dichiarare irrevocabili le parti confermate.
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