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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34501/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Un avvocato aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi professionali relativi all'attività difensiva svolta in due procedimenti penali. Il destinatario del decreto proponeva opposizione con ricorso, richiamando sia l'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 sia l'art. 702-bis c.p.c. Il Tribunale dichiarava inammissibile l'opposizione, ritenendo che il rito speciale di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150/2011 fosse applicabile solo ai compensi per attività giudiziale civile e non anche a quelli maturati nel processo penale; riteneva inoltre che l'opposizione dovesse essere introdotta con citazione ex art. 645 c.p.c. e che non fosse possibile né il mutamento del rito né la conversione dell'atto, perché la notifica era avvenuta oltre il termine utile. Il ricorrente ha censurato tale decisione con due motivi: primo, per violazione dell'art. 14 d.lgs. n. 150/2011, sostenendo che il rito speciale non fosse applicabile ai compensi penali; secondo, per violazione degli artt. 702-bis e 645 c.p.c. e dell'art. 1367 c.c., deducendo che il giudice avrebbe dovuto qualificare correttamente l'azione come opposizione a decreto ingiuntivo proponibile anche in forma di ricorso sommario, senza attribuire rilievo decisivo alla sola intestazione dell'atto.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, confermando che l'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 non si applica alle controversie aventi ad oggetto compensi per attività difensiva svolta in un processo penale. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, in tale ipotesi, l'opposizione a decreto ingiuntivo può essere proposta sia con atto di citazione nel processo ordinario, sia con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. davanti al tribunale in composizione monocratica; pertanto il giudice di merito avrebbe dovuto riqualificare l'atto introduttivo secondo il rito effettivamente esperibile e verificare la tempestività dell'opposizione in base al rito prescelto. Di conseguenza, l'ordinanza è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Rimini in composizione monocratica anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. n. 150/2011

    Si applica alle controversie relative ai compensi per prestazioni giudiziali in materia civile; non si estende ai compensi per attività difensiva svolta nel processo penale.

  • art. 28 l. n. 794/1942

    La controversia sulla liquidazione dei compensi dell'avvocato rientra nel suo ambito solo quando concerne attività professionale svolta in un giudizio civile o prestazioni strettamente connesse al mandato difensivo civile.

  • art. 645 c.p.c.

    Richiama la forma dell'atto di citazione per l'opposizione a decreto ingiuntivo nel rito ordinario, ma non esclude che, nei casi fuori dall'art. 14 d.lgs. n. 150/2011, l'opposizione possa essere proposta con ricorso sommario ove il rito sia astrattamente applicabile.

  • artt. 702-bis e ss. c.p.c.

    Il procedimento sommario di cognizione è utilizzabile anche per l'opposizione a decreto ingiuntivo relativa a compensi professionali per attività penale, se la controversia è di competenza del tribunale in composizione monocratica.

  • art. 641 c.p.c.

    La tempestività dell'opposizione va verificata, a seconda del rito prescelto, sulla base della notificazione della citazione oppure del deposito del ricorso.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per il procedimento camerale e la memoria del controricorrente.

  • art. 384, comma 1, c.p.c.

    Base per l'enunciazione dei principi di diritto in sede di decisione.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno dell'interpretazione dell'atto, senza essere decisivo nella motivazione finale.

  • art. 54 l. n. 69/2009

    La Corte lo richiama per delimitare la delega legislativa alla semplificazione dei procedimenti civili nell'ambito della giurisdizione ordinaria.

Massime di principio

  • La disciplina speciale di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150/2011, relativa all'opposizione in materia di compensi professionali, si applica solo alle controversie per prestazioni giudiziali civili e non alle prestazioni rese nel processo penale, amministrativo o davanti a giudici speciali.
  • Quando la domanda monitoria dell'avvocato riguardi compensi non soggetti al rito speciale, l'opposizione a decreto ingiuntivo può essere introdotta alternativamente con citazione nel processo ordinario oppure con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., se la causa rientra nella competenza del tribunale monocratico.
  • Ai fini della tempestività dell'opposizione, il momento rilevante cambia in base al rito scelto: notificazione della citazione nel rito ordinario, deposito del ricorso nel procedimento sommario.
  • Il giudice deve qualificare l'azione in base alla situazione sostanziale dedotta e non fermarsi alla sola intestazione formale dell'atto introduttivo.
  • L'erronea indicazione della base normativa dell'opposizione non comporta automaticamente l'inammissibilità, quando dal contenuto dell'atto emerga chiaramente il rito effettivamente esperibile e la domanda sia suscettibile di corretta riqualificazione.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveSpese di lite
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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