Cassazione Civile, Ordinanza n. 00578/2026 del 10/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia origina nell'ambito di una procedura concorsuale di vendita competitiva avente a oggetto un'azienda sanitaria accreditata al SSN. La società ricorrente aveva reclamato ex art. 26 l.fall. avverso il decreto del giudice delegato che aveva ritenuto ricevibile un'offerta in aumento presentata da un terzo. Secondo la ricorrente, tale offerta doveva essere dichiarata irricevibile perché depositata oltre il termine perentorio che essa assumeva coincidente con il deposito della relazione finale dei curatori ex art. 107, comma 5, l.fall. Con il primo motivo ha denunciato violazione dell'art. 584, comma 1, c.p.c., sostenendo che, in assenza di una previsione espressa nell'art. 107 l.fall. e di un termine fissato nel bando, non poteva ritenersi ammissibile la presentazione di offerte migliorative fino alla formalizzazione del trasferimento. Con il secondo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 107, comma 5, l.fall., criticando l'orientamento seguito dal tribunale e sostenendo che, nelle procedure competitive, il termine perentorio per le offerte migliorative coincide con il deposito della relazione del curatore e della documentazione finale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato, cioè il decreto del giudice delegato che si limitava a dichiarare ricevibile un'offerta in aumento nell'ambito della procedura competitiva, fosse privo del requisito della decisorietà. Richiamando il principio delle Sezioni Unite sulla decisorietà come attitudine del provvedimento a incidere su diritti soggettivi con efficacia assimilabile al giudicato, la Corte ha osservato che il decreto non aveva definito una controversia tra parti contrapposte né aveva contenuto sostanziale di sentenza; esso si era limitato a una valutazione endoprocedimentale di ricevibilità dell'offerta, senza efficacia di giudicato, neppure relativa. Conseguentemente, il ricorso per cassazione non era ammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 26 L.F.
reclamo proposto ex art. 26 L.F.
viene evocato come rimedio avverso il decreto del giudice delegato nell'ambito della procedura concorsuale; il suo esito non è però scrutinato nel merito in sede di legittimità per difetto di decisorietà del provvedimento
procedura competitiva ex art. 107, 1° comma, l. fall.
richiamato come base normativa della vendita competitiva dell'azienda fallimentare
deposito della relazione finale dei curatori, ex art. 107, 5° comma, l. fall.
invocato dalla ricorrente come termine perentorio per la presentazione di offerte migliorative; la Corte non affronta nel merito tale tesi perché dichiara inammissibile il ricorso
violazione dell’art. 584, co. 1, c.p.c.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sull'inammissibilità dell'offerta migliorativa tardiva
memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.
norma processuale richiamata per il deposito delle memorie in Cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
utilizzata per porre a carico della ricorrente l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione contro un provvedimento camerale che abbia natura meramente endoprocedimentale e non decisoria, cioè privo di attitudine ad incidere su diritti soggettivi con efficacia di giudicato.
- La decisorietà del provvedimento va verificata in concreto: esiste solo quando il giudice definisce una controversia tra parti contrapposte, non quando si limita a compiere una valutazione interna alla procedura, come la ricevibilità di un'offerta nell'ambito di una vendita competitiva.
- Se il provvedimento impugnato non contiene una decisione idonea al giudicato, le censure sul merito della disciplina sostanziale o processuale applicata restano assorbite ai fini dell'ammissibilità del ricorso.
- Nel contesto delle procedure concorsuali, la mera ammissione o ricevibilità di un'offerta migliorativa non equivale di per sé a una statuizione decisoria impugnabile per cassazione, se manca una definizione della posizione sostanziale delle parti con efficacia assimilabile al giudicato.
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