Cassazione Civile, Ordinanza n. 30124/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia origina da un'opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, accolta dal giudice di pace. Il Comune ha proposto appello, ma il Tribunale di Salerno lo ha dichiarato inammissibile per tardività, ritenendo applicabile il rito del lavoro e computando il termine semestrale lungo ex art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della sentenza di primo grado avvenuta il 10 agosto 2017, senza considerare la sospensione feriale. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 155, comma 2, e 327 c.p.c. e dell'art. 1 della legge n. 742 del 1969, sostenendo che, poiché la sentenza era stata pubblicata durante il periodo feriale, il termine per impugnare doveva decorrere dal 1° settembre 2017 e scadere il 1° marzo 2018, rendendo tempestiva la notifica dell'appello avvenuta il 1° marzo 2018.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha affermato che, quando il termine per impugnare ex art. 327 c.p.c. inizia a decorrere a seguito di una pubblicazione avvenuta nel periodo di sospensione feriale, il decorso è differito alla fine di detto periodo e il primo giorno utile successivo alla sospensione si computa nel termine. Applicando tali principi, ha stabilito che il termine semestrale decorreva dal 1° settembre 2017 e che l'impugnazione proposta il 1° marzo 2018 era tempestiva. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato al Tribunale di Salerno in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il computo del termine di decadenza dall'impugnazione si effettua secondo il criterio ex nominatione dierum, con scadenza alla mezzanotte del giorno corrispondente.
Il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza, ma, se l'inizio cade nel periodo di sospensione feriale, esso è differito alla fine di tale periodo.
art. 1 della legge n. 742 del 1969
"Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo"
Se il decorso del termine processuale inizia durante la sospensione feriale, l'inizio è differito alla fine del periodo di sospensione; il primo giorno successivo si computa nel termine.
Richiamato per il criterio di computo dei termini a mesi, con scadenza nel giorno corrispondente.
legge n. 142 del 1969
Richiamata nel ricorso come disciplina della sospensione feriale, ma la Corte applica l'art. 1 della legge n. 742 del 1969.
Massime di principio
- Quando il termine per impugnare decorre da un atto compiuto nel periodo di sospensione feriale, l'inizio del termine è differito al termine della sospensione e il primo giorno utile successivo va computato nel termine stesso.
- Il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c., se computato a mesi, scade nel giorno corrispondente a quello di decorrenza, secondo il criterio ex nominatione dierum.
- La sospensione feriale opera anche ai fini del decorso del termine per proporre impugnazione, impedendo di dichiarare tardiva l'impugnazione quando la scadenza sia stata correttamente individuata tenendo conto del periodo di sospensione.
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