Cassazione Civile, Ordinanza n. 09147/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concedente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione finanziaria avente a oggetto porzioni immobiliari. La società utilizzatrice agiva per ottenere la restituzione di somme asseritamente indebitamente percepite dalla concedente per l'applicazione di interessi di mora, ritenuti contra legem e anatocistici, nell'ambito del piano di ammortamento cd. alla francese. Il Tribunale aveva dichiarato la domanda improponibile per la presenza di una clausola compromissoria; la Corte d'appello, pur ritenendo la domanda proponibile, l'aveva rigettata per carenza di prova, osservando che l'attrice non aveva prodotto i decreti ministeriali in materia di usura, i contratti e gli estratti conto, e che tale lacuna non poteva essere sanata con un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., sia perché misura eccezionale e residuale, sia per la mancata specifica indicazione dei documenti da esibire. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c. per motivazione apparente e omesso esame dei documenti allegati, nonché l'omessa pronuncia sulla domanda di accertamento dell'applicazione di interessi anatocistici.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che la motivazione della sentenza d'appello, sebbene sintetica, era sufficiente a rendere percepibile il percorso decisorio, poiché individuava chiaramente la ragione del rigetto nella mancata prova dei fatti costitutivi della pretesa e nell'inidoneità dell'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. a supplire alle carenze probatorie dell'attrice. Ha inoltre escluso l'omessa pronuncia, rilevando che la Corte d'appello, nel dichiarare la carenza di prova, si era comunque pronunciata anche sul tema degli interessi anatocistici. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La deduzione di omessa pronuncia è stata respinta perché il giudice di merito si era comunque pronunciato sul thema decidendum relativo agli interessi anatocistici e sulla carenza di prova della pretesa.
La sua violazione è stata prospettata insieme ad altre norme processuali, ma la Corte ha escluso il vizio lamentato perché la decisione di merito si fondava su una valutazione esplicita dell'insufficienza probatoria.
La motivazione è nulla solo quando sia meramente apparente, ossia non consenta di percepire il fondamento della decisione e l'iter logico seguito dal giudice.
Il vizio denunciato riguardava la nullità della sentenza per motivazione apparente o per omessa pronuncia, ma la Corte lo ha escluso ritenendo la motivazione del merito sufficiente.
L'ordine di esibizione è strumento eccezionale e residuale e non può essere usato per colmare la mancata prova dei fatti costitutivi, specie in assenza di specifica indicazione dei documenti da esibire.
art. 111 Cost.
Il dovere costituzionale di motivazione esige che la sentenza renda comprensibile il ragionamento decisorio; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto rispettato.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
Citato nel richiamo ai principi generali sulla motivazione apparente, quale parametro normativo del contenuto motivazionale richiesto nei giudizi tributari; richiamo usato in chiave generale dalla Corte.
Cass. Sez. U., n. 8053 del 7/4/2014
Richiamata per definire i casi di motivazione nulla, tra cui il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione obiettivamente incomprensibile.
Cass. Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016
Richiamata per affermare che è apparente la motivazione che, pur esistente graficamente, non consenta di comprendere ragioni e iter logico della decisione.
Cass. sez. 6-5, ord. n. 14927 del 15/6/2017
Richiamata a sostegno del principio secondo cui la motivazione non può essere integrata dall'interprete con congetture quando non renda percepibile il fondamento della decisione.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando pur essendo graficamente presente non consente di comprendere le ragioni della decisione e l'iter logico seguito dal giudice; non è necessario che sia ampia, ma deve essere intellegibile.
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando il giudice di merito, anche sinteticamente, affronti la questione sostanziale devoluta e la assorba in una più generale statuizione di infondatezza per difetto di prova.
- Chi agisce per la ripetizione di somme o per l'accertamento dell'illegittimità di interessi applicati in un rapporto contrattuale deve fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda, producendo la documentazione rilevante; la mancata produzione non può essere supplita automaticamente dal giudice.
- L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ha natura eccezionale e residuale e non può essere utilizzato come mezzo surrogatorio dell'onere probatorio della parte, soprattutto se i documenti richiesti non sono specificamente individuati.
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