Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20043/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Milano deducendo, con unico motivo, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., in relazione agli artt. 2 e 633 c.p., perché la Corte territoriale avrebbe applicato la disciplina sanzionatoria introdotta con la novella del 2018 (che prevede l'applicazione congiunta della pena detentiva e di quella pecuniaria) a fatti commessi e cessati (permanenza fino al 04/10/2017) quando l'art. 633 c.p. prevedeva ancora la pena alternativa (reclusione fino a 2 anni o multa). Il ricorrente quindi invocava l'applicazione della legge più favorevole (art. 2 c.p.) e la conseguente illegittimità dell'imposizione della pena pecuniaria introdotta successivamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha stabilito che al 04/10/2017 (cessazione della permanenza) l'art. 633 c.p. prevedeva la pena alternativa e che la novella del d.l. 4/10/2018 n.113, art. 30 (conv. legge 1/12/2018 n.132) ha introdotto successivamente la pena congiunta. In applicazione del principio della legge penale più favorevole (art. 2 c.p.) la Corte ha ritenuto errata l'applicazione della disciplina successiva. Avendo ciò comportato la riconsiderazione del rapporto processuale, la Corte ha poi verificato la prescrizione: computato il termine ordinario di sei anni, maggiorato per le interruzioni e la sospensione (art. 161 c.p.), la prescrizione è risultata maturata il 18/04/2025. Di conseguenza la Corte ha dichiarato la prescrizione del reato ascritto al ricorrente e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata (nella parte interessata), non ritenendosi però sussistenti gli estremi per un immediato proscioglimento pienamente liberatorio.

Norme richiamate

  • art. 633 cod. pen.

    al momento della cessazione della permanenza (04/10/2017) il reato era punito con la pena alternativa della reclusione fino a due anni o con la multa da euro 103 ad euro 1032

    La norma, così come vigente al 04/10/2017, prevedeva pena alternativa; pertanto non poteva essere applicata la successiva disciplina più grave introdotta nel 2018

  • art. 2 cod. pen.

    Principio della legge penale più favorevole e divieto di applicare retroattivamente norme peggiorative: la Corte ha applicato la disciplina più favorevole vigente al momento del fatto

  • art. 30 d.l. 4/10/2018 n.113 (conv. legge 1/12/2018 n.132)

    introdotta l'applicazione congiunta della pena detentiva e di quella pecuniaria

    La novella ha aggravato il regime sanzionatorio per l'art. 633 c.p.; non potendo essere applicata retroattivamente a fatti cessati prima della sua entrata in vigore, non poteva giustificare la condanna alla pena pecuniaria

  • art. 161 cod. pen.

    Regola il computo della prescrizione; la Corte ha aggiunto al termine ordinario gli incrementi previsti per interruzioni e la sospensione, per determinare che la prescrizione è maturata il 18/04/2025

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Motivo di cassazione invocato dal ricorrente (vizi di motivazione e violazione di norme sostanziali) ritenuto adeguato a contestare l'applicazione della normativa penale vigente

  • art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Norma procedurale che ha permesso il trattamento del ricorso in forma cartolare (senza discussione orale)

  • art. 639-bis cod. pen.

    Norma richiamata nel ricorso in relazione ai reati per i quali era stata confermata responsabilità; citata per inquadrare il complesso dei capi di imputazione

Massime di principio

  • Quando una norma penale aggravante entra in vigore dopo la commissione o la cessazione del reato, al reo va applicata la legge più favorevole (principio di retroattività della legge penale più favorevole, art. 2 c.p.).
  • La determinazione della prescrizione prende riferimento dalla cessazione della condotta penalmente rilevante: occorre calcolare il termine ordinario e poi sommare eventuali maggiorazioni previste per interruzioni e sospensioni (art. 161 c.p.).
  • Se il giudice di merito applica una disciplina sanzionatoria introdotta successivamente ai fatti, il motivo è fondato quando detta applicazione peggiora la posizione dell'imputato e non risulta compatibile col principio di cui all'art. 2 c.p.; ciò può comportare l'annullamento della parte di sentenza che applica la pena illegittima.
  • La dichiarazione di prescrizione può essere pronunciata anche quando permangono elementi di responsabilità emergenti dagli atti ma non sussistono i presupposti per un immediato proscioglimento liberatorio; in tali casi la sentenza può essere annullata senza rinvio nella parte interessata.
  • In casi simili è essenziale verificare le date precise di commissione e cessazione del fatto rispetto alla data di entrata in vigore delle modifiche legislative, e documentare ogni periodo di interruzione o sospensione utile al computo della prescrizione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.