Cassazione Civile, Ordinanza n. 23909/2022 del 02/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'inserimento della docente, nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Ravenna per la scuola dell'infanzia e primaria, "in coda" anziché "a pettine". Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, dichiarando il diritto all'inserimento corretto e condannando il Ministero al risarcimento del danno, qualificato come perdita di chance e coincidente con le retribuzioni non percepite negli anni scolastici dal 2009/2010 al 2012/2013. La Corte d'appello ha riformato parzialmente, osservando che, essendo la docente stata immessa in ruolo dal 2013/2014 per altra via, era venuto meno l'interesse sulla domanda principale; quanto al danno, ha escluso che l'erroneo inserimento in graduatoria comportasse di per sé il diritto alle retribuzioni perse, perché il danno da perdita di chance non è in re ipsa e deve essere provato da chi lo allega. Secondo la corte territoriale, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare non solo di avere un punteggio superiore, ma anche che, applicando correttamente il criterio "a pettine" a tutti gli aspiranti nella medesima posizione, il suo diritto all'assunzione sarebbe sorto con certezza. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: (1) violazione dell'art. 2697 c.c. e omesso esame di fatti e prove documentali, lamentando che la Corte d'appello non avrebbe considerato punteggio, collocazione effettiva in graduatoria e assunzioni effettuate nella provincia negli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, nonché il fatto che altri aspiranti avevano ottenuto dal TAR l'inserimento "a pettine"; (2) ancora omesso esame e violazione degli artt. 2697, 1175, 1176 e 1375 c.c., deducendo che la posizione in graduatoria dopo l'esecuzione dell'ordinanza cautelare sarebbe stata sufficiente a dimostrare l'immissione in ruolo già dal 2009/2010. La Corte di cassazione ha ritenuto che entrambe le censure, pur formalmente prospettate come violazione dell'art. 2697 c.c. e vizio motivazionale, mirassero in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito e la valutazione dell'insufficienza della prova offerta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello si fosse conformata al principio già affermato in casi analoghi: il candidato che deduce il ritardo nell'immissione in ruolo per violazione di regole non discrezionali di formazione della graduatoria può ottenere il risarcimento in forma specifica solo se dimostra, con criteri di certezza processuale, che l'osservanza delle regole violate avrebbe determinato per lui l'esito positivo. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva correttamente richiesto la prova di resistenza, cioè la dimostrazione che, inserendo tutti i docenti illegittimamente collocati in coda "a pettine", la ricorrente si sarebbe collocata utilmente nel numero dei posti disponibili, oppure che i candidati con punteggio superiore non avrebbero inteso coprire il posto. Le doglianze della ricorrente sono state ritenute dirette non a denunciare un errore di diritto, ma a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, attività non consentita nei limiti del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato quale norma sull'onere della prova; la Corte ribadisce che il danno e il nesso causale invocati dalla parte attrice devono essere dimostrati da chi li allega
richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo; la censura è stata ricondotta alla contestazione dell'accertamento di fatto
richiamato dalla ricorrente, ma non accolto come fondamento di una diversa decisione
richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto idoneo a scardinare l'accertamento di merito
limita il sindacato di legittimità all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla rivalutazione delle prove o delle risultanze processuali
richiamato per il procedimento in camera di consiglio non partecipata
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
richiamata quale fonte della modifica dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- In materia di graduatorie ad esaurimento per il reclutamento dei docenti, chi deduce un ritardo nell'immissione in ruolo per violazione di regole vincolate di formazione della graduatoria deve provare, con criterio di certezza processuale, che la corretta applicazione delle regole gli avrebbe determinato l'assunzione.
- Il risarcimento del danno da mancata o ritardata immissione in ruolo non può essere riconosciuto automaticamente sulla sola base dell'erroneo inserimento in graduatoria: la lesione va provata in concreto, attraverso la prova di resistenza rispetto alla platea di tutti gli aspiranti collocati nella medesima posizione.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di rimettere in discussione la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insufficiente o mancata considerazione di documenti e risultanze istruttorie.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l'onere probatorio alla parte sbagliata; non ricorre, invece, quando si contesti in realtà la valutazione di insufficienza della prova fornita dalla parte gravata dell'onere.
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