Cassazione Civile, Ordinanza n. 08884/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (associazione)
La controversia
Due soggetti che si qualificavano come soci di un'associazione ONLUS territoriale impugnavano davanti al Tribunale la delibera dell'assemblea del 27/09/2015, deducendone l'inesistenza e/o annullabilità per mancata preventiva comunicazione dell'avviso di convocazione, in violazione dello statuto. L'associazione e il suo Presidente si opponevano contestando la legittimazione attiva e la qualità di soci degli attori, sostenendo che essi fossero decaduti per mancato pagamento delle quote associative e che il pagamento tardivo non avesse sanato la decadenza. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d'appello respingeva l'appello dell'associazione, ritenendo che la qualità di soci degli attori dovesse presumersi/provarsi sulla base delle allegazioni e produzioni della stessa parte appellante e che, in difetto di prova di una precedente esclusione, la mancata convocazione violasse lo statuto e rendesse invalida la delibera. In cassazione l'associazione proponeva quattro motivi: 1) violazione dei parametri legali di liquidazione delle spese, per avere la Corte d'appello applicato importi superiori a quelli consentiti dal D.M. n. 147 del 2022 e, in subordine, dal D.M. n. 55 del 2014, rispetto al valore dichiarato della causa; 2) nullità della sentenza per motivazione solo apparente sullo scostamento dai parametri; 3) violazione/falsa applicazione dello statuto associativo, perché il mancato pagamento della quota avrebbe determinato decadenza automatica senza bisogno di deliberazione del consiglio direttivo, oltre alla dedotta erronea utilizzazione di uno statuto non ufficiale; 4) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere la Corte ritenuto sussistente la qualità di soci senza rigorosa prova da parte degli attori e, in sostanza, per aver invertito l'onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, relativi alla liquidazione delle spese, ritenendo applicabile il D.M. n. 147 del 2022 al momento della decisione d'appello e ravvisando una motivazione solo apparente nello scostamento dai parametri e nello scaglione utilizzato, con compensi liquidati in misura manifestamente non coerente con il valore dichiarato della causa. Ha invece dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il terzo motivo, rilevando tra l'altro la novità della contestazione sulla non corrispondenza dello statuto prodotto e ritenendo corretta l'interpretazione del giudice di merito secondo cui, nel caso concreto, la decadenza per mancato pagamento della quota richiedeva comunque una deliberazione del consiglio direttivo. Ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato anche il quarto motivo, perché non vi era violazione dell'art. 2697 c.c., ma solo contestazione dell'apprezzamento in fatto e delle risultanze istruttorie, essendo stata ritenuta non contestata e/o provata la precedente qualità di soci sulla base degli atti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudice di merito non aveva pronunciato ultra/extra petita, poiché aveva deciso entro i limiti della domanda di impugnazione della delibera assembleare e delle censure conseguenti.
La delibera assembleare è invalida se adottata senza la necessaria convocazione dei soci, quando la mancata convocazione violi lo statuto.
La violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce la prova alla parte sbagliata; non quando ritiene un fatto non contestato o provato alla luce delle risultanze istruttorie.
Sono stati scrutinati motivi per violazione di legge, nullità della sentenza e vizio di motivazione, nei limiti del sindacato di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Consente il controllo sulla violazione/falsa applicazione di norme di diritto, inclusi i canoni di interpretazione dello statuto come atto negoziale.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La sentenza è nulla se la motivazione è solo apparente o manca del minimo costituzionale.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il sindacato sulla motivazione è limitato dopo la riforma; non è consentita una rivalutazione del merito.
Le spese di lite vanno liquidate con la sentenza che chiude il processo davanti al giudice che le liquida, applicando la disciplina vigente al momento della decisione.
In caso di riforma, il giudice dell'impugnazione che liquida anche le spese del grado precedente applica la disciplina vigente al momento della propria decisione.
L'interpretazione dello statuto associativo va condotta secondo i criteri legali di ermeneutica contrattuale.
La ricostruzione della volontà statutaria richiede una valutazione complessiva e sistematica delle clausole.
art. 13, comma 6, L. n. 247/2012
Costituisce il fondamento normativo dei parametri forensi aggiornati dai decreti ministeriali.
È applicabile alla liquidazione delle spese dell'appello deciso dopo la sua entrata in vigore, anche se l'attività difensiva era iniziata prima.
I suoi parametri sono rilevanti solo nei limiti temporali e sistematici della disciplina vigente al momento della decisione; dopo il 2022 è superato per le liquidazioni effettuate successivamente.
Massime di principio
- L'interpretazione dello statuto di un'associazione, quale atto di autonomia negoziale, va compiuta secondo i criteri degli artt. 1362 e ss. c.c.; in cassazione non è consentito sostituire una diversa lettura del testo a quella compiuta dal giudice di merito, se quest'ultima è sorretta da un percorso argomentativo non illogico.
- La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è fondata solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata; non sussiste invece quando il giudice reputi un fatto non contestato o già provato sulla base degli atti di causa.
- In materia di impugnazione di delibere associative o societarie, la mancata convocazione del soggetto che abbia conservato la qualità di socio determina invalidità della delibera se la convocazione è prescritta dallo statuto.
- La decadenza o esclusione del socio deve essere verificata secondo la disciplina statutaria complessivamente considerata; se lo statuto prevede una deliberazione dell'organo competente per la cessazione del rapporto, non può presumersi una perdita automatica della qualità di socio senza tale atto, salvo chiara previsione contraria.
- La liquidazione delle spese processuali deve essere effettuata applicando i parametri vigenti al momento della decisione che le liquida; la motivazione dello scostamento dallo scaglione o dai valori di riferimento deve consentire il controllo della scelta compiuta dal giudice.
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