Sentenza del 30/07/2019 n. 20468 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso dopo aver aderito alla definizione agevolata della controversia prevista dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, convertito nella L. n. 225 del 2016. L'adesione comportava l'impegno a rinunciare al giudizio pendente. Poiché la rinuncia non era stata notificata alle parti costituite, non poteva produrre l'estinzione del processo; tuttavia evidenziava il venir meno dell'interesse alla decisione, determinando l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Ha compensato integralmente le spese del giudizio, ritenendo che l'addebito al contribuente sarebbe stato contrario alla finalità della definizione agevolata, introducendo oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge. La Corte ha inoltre escluso il pagamento del doppio contributo unificato, poiché la causa di inammissibilità era sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso, in conseguenza dell'adesione a una definizione agevolata introdotta successivamente.
Norme richiamate
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, convertito nella L. n. 225 del 2016
Definizione agevolata delle controversie e impegno a rinunciare al giudizio in corso ai sensi dell'art. 6, comma 2
L'adesione alla definizione agevolata comporta la rinuncia al giudizio pendente. Se il contribuente aderisce durante il giudizio di legittimità, il ricorso perde interesse e può essere dichiarato inammissibile.
Codice di procedura civile, art. 391, comma 2
La disciplina generale sulle spese in caso di rinuncia al ricorso non si applica automaticamente quando la rinuncia deriva dall'adesione a una definizione agevolata, poiché l'addebito delle spese potrebbe disincentivare l'accesso alla misura prevista dalla legge.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Doppio contributo unificato
Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando l'inammissibilità non esisteva al momento della proposizione del ricorso, ma è sopravvenuta per effetto dell'adesione del contribuente a una definizione agevolata introdotta successivamente.
Massime di principio
- L'adesione a una definizione agevolata può far venir meno l'interesse alla prosecuzione del ricorso, con conseguente dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- Una rinuncia non notificata alle parti costituite può non determinare l'estinzione formale del processo, ma può comunque essere valutata dal giudice come prova del venir meno dell'interesse alla decisione.
- Quando la rinuncia è conseguenza dell'adesione a una definizione agevolata prevista dalla legge, le spese possono essere compensate per evitare che il contribuente sostenga costi ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla misura agevolativa.
- Il doppio contributo unificato non è normalmente applicabile se l'inammissibilità deriva da un fatto sopravvenuto dopo la proposizione del ricorso e non da un vizio originario dell'impugnazione.
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