Cassazione Civile, Ordinanza n. 17754/2023 del 21/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da lavori di ristrutturazione eseguiti dalla società su un fabbricato confinante, durante i quali la stessa avrebbe avuto accesso nel fondo dei vicini e avrebbe inciso su muri perimetrali, muri divisori, balconi, pluviali e impianti. I proprietari confinanti hanno chiesto l’indennità per accesso al fondo altrui, il ripristino di alcune opere demolite o alterate, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali e il rimborso di spese sostenute. La società ha contestato la ricostruzione dei fatti sostenendo di essere intervenuta su porzioni di proprietà esclusiva e allegando a sua volta perdite della fognatura degli attori. In cassazione, la società ha proposto due motivi: 1) nullità della sentenza per ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., perché la Corte d’appello avrebbe ritenuto pacifica la comunione del muro perimetrale pur in assenza di domanda specifica sulla proprietà del muro; 2) vizio motivazionale e omesso esame di fatto decisivo in relazione all’esistenza di due muri in aderenza o di un unico muro comune. I resistenti hanno proposto ricorso incidentale con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. e degli artt. 2 e 42 Cost., per avere la Corte d’appello escluso il danno non patrimoniale liquidato dal primo giudice; 2) violazione dell’art. 1102 c.c. per il mantenimento di tubazioni e condutture inserite nel muro comune; 3) violazione dell’art. 1067, secondo comma, c.c. per il mancato ripristino della sporgenza del balcone asseritamente pregiudizievole per una servitù di passaggio; 4) omessa pronuncia sulle spese stragiudiziali documentate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società, ritenendo inammissibile la doglianza di ultrapetizione perché non proposta come specifico motivo di appello, e ha respinto il secondo motivo principale in quanto, da un lato, la motivazione della sentenza di merito era sufficiente e, dall’altro, operava la preclusione della doppia conforme. Sul ricorso incidentale ha respinto il primo motivo, confermando che il danno non patrimoniale liquidabile ex art. 2059 c.c. e art. 15 d.lgs. 196/2003 presuppone la lesione di un diritto fondamentale della persona e non può essere riconosciuto in una controversia di proprietà fondiaria sulla sola base della violazione del diritto di proprietà o della privacy in senso generico. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché diretti a ottenere un nuovo esame del merito e delle prove. Ha invece accolto il quarto motivo incidentale, rilevando che la Corte d’appello aveva omesso di pronunciare sulla domanda di rimborso delle spese stragiudiziali anteriori al giudizio. La sentenza è stata quindi cassata solo in relazione a tale punto e rinviata alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
indennità prevista dall’art. 843, secondo comma
riconosce il diritto all’indennità per l’accesso nel fondo altrui, richiamata nel contenzioso di merito come base della domanda degli attori
il vizio di ultrapetizione non può essere dedotto per la prima volta in cassazione se non è stato specificamente devoluto con l’appello
utilizzato per denunciare nullità della sentenza e omessa pronuncia
richiamato per le censure di violazione di legge formulate nei motivi principale e incidentali
il vizio motivazionale è scrutinabile nei limiti dell’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante e non per il semplice difetto di sufficienza
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
in presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito
richiamato come norma invocata dai ricorrenti incidentali, ma la Corte esclude che nel caso vi fosse un danno non patrimoniale risarcibile per la sola lesione del bene proprietà
il danno non patrimoniale è risarcibile solo nei casi previsti dalla legge o per lesione di diritti inviolabili, secondo i criteri delle Sezioni Unite
art. 2 Cost.
richiamato quale fondamento costituzionale dei diritti inviolabili della persona e, nel ragionamento sulla privacy, quale parametro della tutela dei dati personali
art. 42 Cost.
citato dai ricorrenti incidentali in relazione alla tutela costituzionale della proprietà
art. 15 d.lgs. n. 196 del 2003
consente il risarcimento del danno non patrimoniale solo per lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, con verifica di gravità e serietà del pregiudizio
art. 8 CEDU
richiamato quale fonte di tutela del diritto alla protezione dei dati personali nel quadro del danno non patrimoniale da privacy
ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti il pari uso
art. 1067, secondo comma, c.c.
richiamato per il limite alle modifiche che pregiudicano l’esercizio della servitù di passaggio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per i presupposti del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Il vizio di ultrapetizione non può essere dedotto in cassazione se non è stato specificamente devoluto come motivo di appello avverso la sentenza di primo grado.
- Nel giudizio di legittimità il controllo sulla motivazione è limitato alle anomalie motivazionali che integrano una violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è sufficiente lamentare una motivazione semplicemente non condivisa o ritenuta insufficiente.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Il danno non patrimoniale non è automaticamente risarcibile per la lesione di un diritto soggettivo: occorre una previsione di legge oppure la lesione di un diritto inviolabile della persona, oltre al requisito della gravità dell’offesa e della non futilità del pregiudizio.
- La tutela risarcitoria prevista in materia di protezione dei dati personali riguarda la lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati, non ogni controversia nella quale venga evocata in via generica la privacy.
- Le censure che sollecitano una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione delle prove sono inammissibili in cassazione, perché il giudizio di legittimità non consente un nuovo esame del merito.
- L’omessa pronuncia su una domanda o su un motivo di appello integra un vizio denunciabile ai sensi dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 360, n. 4, c.p.c., con cassazione limitata al capo omesso.
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