Cassazione Civile, Ordinanza n. 00608/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una vicenda tributaria relativa a una società di persone ormai estinta, nei cui confronti era stata emessa una cartella di pagamento; successivamente furono notificate ai soci cartelle di pagamento ai fini IRPEF per gli anni 1987 e 1988. I contribuenti avevano ottenuto in un precedente grado una pronuncia favorevole, poi cassata con rinvio. Nel giudizio di rinvio la Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello dei contribuenti. I due soci hanno quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo: 1) l’omessa notificazione del ricorso in riassunzione dopo la sentenza di cassazione con rinvio, con violazione delle norme sul contraddittorio e sul processo tributario; 2) la tardività della riassunzione, se esistente; 3) l’inosservanza delle regole sulla corretta instaurazione del contraddittorio nel giudizio di rinvio. I ricorrenti chiedevano dichiararsi l’estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei termini, con caducazione della pretesa tributaria e annullamento delle cartelle.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi riuniti. Ha rilevato che, nel processo tributario, la riassunzione davanti al giudice di rinvio è un atto di impulso processuale che può essere compiuto da ciascuna parte e non un atto di impugnazione; se nessuna parte riassume il processo, questo si estingue e, nel giudizio tributario, l’effetto è la definitività dell’atto impositivo impugnato. In tale quadro, la doglianza dei ricorrenti, che mirava a far discendere dalla mancata riassunzione la nullità della sentenza di rinvio e la conservazione dell’esito a loro favorevole della precedente decisione, è stata ritenuta priva di interesse, poiché l’eventuale accoglimento avrebbe comunque determinato la definitività della pretesa fiscale. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti in solido alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 63 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
regola la riassunzione nel processo tributario dopo cassazione con rinvio; la censura dei ricorrenti vi si fondava per dedurre mancata o tardiva riassunzione.
art. 16, commi 2 e 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dai ricorrenti in tema di notificazioni nel processo tributario.
art. 20 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dai ricorrenti a sostegno della dedotta violazione delle forme di instaurazione del giudizio tributario.
invocato per lamentare la lesione del contraddittorio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale evocata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.
richiamato nel principio sull’unicità del processo di impugnazione e sulla conversione del ricorso successivo in ricorso incidentale.
insieme all’art. 370 c.p.c. rileva per la tempestività del ricorso successivo qualificato come incidentale.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
richiamato nel rito camerale fissato per la decisione.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
nel processo tributario la riassunzione davanti al giudice di rinvio è considerata attività di impulso processuale, non impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio ha natura di atto di impulso processuale e non di impugnazione; può essere compiuta da ciascuna delle parti del giudizio di legittimità.
- Se, dopo la cassazione con rinvio, nessuna parte riassume il giudizio, il processo si estingue e, nel contenzioso tributario, si consolida definitivamente l’atto impositivo originariamente impugnato.
- La doglianza diretta a far valere l’omessa riassunzione è inammissibile per difetto di interesse quando l’accoglimento non potrebbe comunque produrre un’utilità concreta per il ricorrente, ma determinerebbe solo la stabilizzazione della pretesa fiscale.
- Nel sistema delle impugnazioni, una successiva impugnazione proposta contro la stessa sentenza si converte in ricorso incidentale ed è soggetta al relativo termine di proposizione.
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