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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00608/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (Amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una vicenda tributaria relativa a una società di persone ormai estinta, nei cui confronti era stata emessa una cartella di pagamento; successivamente furono notificate ai soci cartelle di pagamento ai fini IRPEF per gli anni 1987 e 1988. I contribuenti avevano ottenuto in un precedente grado una pronuncia favorevole, poi cassata con rinvio. Nel giudizio di rinvio la Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello dei contribuenti. I due soci hanno quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo: 1) l’omessa notificazione del ricorso in riassunzione dopo la sentenza di cassazione con rinvio, con violazione delle norme sul contraddittorio e sul processo tributario; 2) la tardività della riassunzione, se esistente; 3) l’inosservanza delle regole sulla corretta instaurazione del contraddittorio nel giudizio di rinvio. I ricorrenti chiedevano dichiararsi l’estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei termini, con caducazione della pretesa tributaria e annullamento delle cartelle.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi riuniti. Ha rilevato che, nel processo tributario, la riassunzione davanti al giudice di rinvio è un atto di impulso processuale che può essere compiuto da ciascuna parte e non un atto di impugnazione; se nessuna parte riassume il processo, questo si estingue e, nel giudizio tributario, l’effetto è la definitività dell’atto impositivo impugnato. In tale quadro, la doglianza dei ricorrenti, che mirava a far discendere dalla mancata riassunzione la nullità della sentenza di rinvio e la conservazione dell’esito a loro favorevole della precedente decisione, è stata ritenuta priva di interesse, poiché l’eventuale accoglimento avrebbe comunque determinato la definitività della pretesa fiscale. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti in solido alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio ha natura di atto di impulso processuale e non di impugnazione; può essere compiuta da ciascuna delle parti del giudizio di legittimità.
  • Se, dopo la cassazione con rinvio, nessuna parte riassume il giudizio, il processo si estingue e, nel contenzioso tributario, si consolida definitivamente l’atto impositivo originariamente impugnato.
  • La doglianza diretta a far valere l’omessa riassunzione è inammissibile per difetto di interesse quando l’accoglimento non potrebbe comunque produrre un’utilità concreta per il ricorrente, ma determinerebbe solo la stabilizzazione della pretesa fiscale.
  • Nel sistema delle impugnazioni, una successiva impugnazione proposta contro la stessa sentenza si converte in ricorso incidentale ed è soggetta al relativo termine di proposizione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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