Cassazione Penale, Sentenza n. 09197/2026 del 10/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, aveva revocato gli arresti domiciliari concessi dal G.U.P. e aveva applicato la custodia cautelare in carcere contestando a Cerchiara il reato di partecipazione ad associazione per delinquere (art. 416-bis c.p.). I ricorsi censuravano: (i) l'omessa considerazione della "nota di replica" o della memoria difensiva ritenuta tardiva ai sensi dell'art. 127, comma 2, c.p.p., con conseguente violazione del diritto di difesa e del contraddittorio; (ii) il vizio della motivazione del Tribunale nella valutazione delle esigenze cautelari, in particolare della presunzione ostativa di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., e del pericolo di reiterazione, deducendo che il ruolo della ricorrente nel sodalizio era ridimensionato, che era trascorso tempo rilevante e che sussistevano elementi per misure meno afflittive.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto i motivi generici e contraddittori (i difensori avevano argomentazioni inconciliabili circa la natura dell'atto depositato: "nota di replica" vs "memoria"), senza indicare un effettivo pregiudizio o novità probatoria. Il Tribunale del riesame è stato ritenuto corretto nel dichiarare tardiva la memoria, che comunque non conteneva "nova", e nel valorizzare la consistente provvista indiziaria (confermata dalla condanna di primo grado a 8 anni) e i legami personali/familiari della ricorrente. La Corte ha confermato l'applicabilità della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., e l'adeguatezza della sola misura della custodia in carcere. Condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Contestato il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso; la gravità dell'imputazione e la condanna in primo grado costituiscono elemento fondamentale nella valutazione delle esigenze cautelari.
Ricostruita come previsione di una doppia presunzione: una presunzione relativa circa la concretezza e l'attualità del pericolo di recidiva (superabile con prova contraria specifica) e una presunzione relativa/forte sull'adeguatezza della custodia in carcere, superabile solo con elementi specifici che dimostrino che esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misure meno afflittive.
Termine per il deposito di memorie nel procedimento cautelare; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale che ha dichiarato tardiva la memoria/nota di replica e che l'atto non introduceva elementi nuovi tali da violare il contraddittorio.
Regola l'onere motivazionale del giudice in tema di esigenze cautelari: la valutazione del giudice è rispettata se da essa emerge l'assenza di elementi che indichino un'attenuazione delle esigenze di prevenzione; il tempo trascorso da solo non è sufficiente a superare la presunzione di pericolosità.
artt. 178, lett. c), 180, 182 c.p.p.
Richiamati dalle difese in relazione a vizi procedurali e di motivazione; la Corte non ha ritenuto sussistenti gli specifici profili di illegittimità dedotti.
artt. 24 e 111 Cost.
Richiamati dalla difesa in tema di diritto di difesa e ragionevole durata del processo; la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione concreta del diritto di difesa o del contraddittorio.
Richiesto limiti della motivazione in cassazione: la Corte ha trattato i motivi nei limiti strettamente necessari per la decisione.
Ricordata quale intervento riformatore che ha inciso sulla disciplina dell'art. 275, comma 3, c.p.p., confermando la funzione rafforzata della presunzione cautelare per reati di tipo mafioso/terroristico.
Massime di principio
- In procedimenti cautelari per reati di tipo mafioso la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. opera in senso sfavorevole all'imputato: per superarla è necessario fornire elementi specifici e probanti che dimostrino la cessazione o l'affievolimento delle esigenze cautelari, non bastano deduzioni generiche o il mero decorso del tempo.
- Le memorie o note depositate oltre i termini di legge (art. 127 c.p.p.) possono essere dichiarate inammissibili; se non introducono "nova" o pregiudizio per la controparte, la loro tardività difficilmente determinerà la nullità del provvedimento di riesame, soprattutto se lo stato degli atti era già noto alle parti.
- In Cassazione il sindacato sulla motivazione delle misure cautelari è limitato: non si procede a una rinnovata valutazione dei fatti o della valutazione probatoria del giudice di merito, salvo profili di diritto chiari e specifici; censure generiche o contraddittorie sono inammissibili.
- I difensori devono evitare argomentazioni inconciliabili tra loro (es. inquadramento dello stesso atto come "nota di replica" e contemporaneamente come "memoria") perché ciò indebolisce la posizione processuale e può portare all'inammissibilità del ricorso.
- Per contrastare efficacemente l'applicazione della custodia in carcere in casi di associazione mafiosa è necessario produrre evidenze concrete: dichiarazioni/atti che attestino la cessazione dei rapporti con il sodalizio, elementi di vita nuova e stabile (residenza, lavoro, rapporti interrotti), provati e documentati negli atti processuali.
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