Cassazione Civile, Ordinanza n. 05200/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, per l'anno d'imposta 2010, maggior IRPEF, addizionali, sanzioni, IRAP e IVA, disconoscendo la deducibilità di alcuni costi relativi a leasing, spese bancarie e a una fattura emessa da una terza persona indicata come sorella del contribuente. La CTP aveva respinto il ricorso; la CTR aveva confermato la decisione di primo grado. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: 1) nullità delle sentenze di primo e secondo grado per vizio di motivazione ex art. 360, n. 4, c.p.c.; 2) violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c., lamentando la deducibilità delle spese bancarie e della fattura contestata; 3) violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., deducendo omesso esame degli estratti conto. L'Agenzia non ha depositato tempestivo controricorso, ma solo un atto di costituzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che esso era in parte rivolto contro la sentenza di primo grado, non sindacabile in cassazione, e comunque privo di specificità perché non chiariva a quale decisione si riferissero le censure; inoltre ha osservato che la CTR aveva effettivamente motivato, esaminando gli estratti conto e la fattura, ritenendo i primi inidonei a dimostrare l'inerenza dei costi e la seconda generica e priva di supporto documentale. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non indicava le norme asseritamente violate e, in ogni caso, investiva accertamenti di fatto già compiuti dalla CTR. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché cumulava censure eterogenee e reiterava doglianze già proposte, oltre a essere smentito dal fatto che il documento asseritamente omesso era stato invece esaminato dal giudice di merito. È stato disposto che non vi fossero spese, per mancata tempestiva costituzione dell'Agenzia con controricorso, e sono stati richiamati i presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e correttamente indirizzato alla sentenza impugnata; non può investire la sentenza di primo grado se non oggetto del giudizio di legittimità.
Il ricorso deve rispettare il requisito di specificità, indicando con chiarezza le censure e il provvedimento cui si riferiscono.
La deduzione di violazione o falsa applicazione di legge richiede l'indicazione puntuale delle norme asseritamente violate; non è sufficiente una censura generica o meramente fattuale.
La Corte ne richiama l'allegazione del ricorrente come argomento sulla deducibilità delle spese bancarie, ma ritiene irrilevante tale richiamo perché il giudice di merito aveva accertato in fatto l'inidoneità della documentazione a provare l'inerenza dei costi.
Il vizio di omesso esame non può essere dedotto in modo confuso o cumulativo con altri vizi; inoltre non ricorre quando il documento di cui si lamenta l'omessa valutazione sia stato invece esaminato dal giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti processuali per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di declaratoria di inammissibilità.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato quale norma che ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura di nullità o di vizio motivazionale deve essere specifica, univoca e riferita al provvedimento effettivamente impugnato; è inammissibile se confonde più decisioni o mira a contestare anche sentenze non più scrutinabili in legittimità.
- La deduzione di violazione di legge richiede l'indicazione delle norme asseritamente violate e non può risolversi in una contestazione del merito o dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice territoriale.
- Quando il giudice di merito ha esaminato un documento e ne ha valutato l'inidoneità probatoria, non è configurabile omesso esame del fatto/documento ai fini dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
- In materia tributaria, la deducibilità dei costi presuppone che la documentazione consenta di ricostruire l'inerenza del costo all'attività; in mancanza di elementi chiari su intestatario, causale e supporto contrattuale, il giudice può negarne il riconoscimento.
- La mera riproposizione in cassazione di questioni già formulate nei gradi di merito, o la loro combinazione con vizi eterogenei senza autonoma e precisa articolazione, conduce all'inammissibilità del motivo.
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