Cassazione Civile, Ordinanza n. 34440/2023 del 11/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IVA esposta nella dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2008, dopo la cessazione dell'attività d'impresa. L'Ufficio aveva chiesto la documentazione contabile per verificare la legittimità del rimborso; il contribuente aveva risposto che la documentazione era stata oggetto di furto, producendo denuncia ai Carabinieri. L'Agenzia aveva quindi negato il rimborso, richiamando sia la tardività dell'istanza sia il mancato assolvimento dell'onere probatorio sul credito. In primo e secondo grado la controversia era stata accolta a favore del contribuente, ritenendo sufficiente, ai fini del rimborso, la manifestazione di volontà risultante dalla dichiarazione annuale e non necessaria la presentazione del modello VR. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., perché la CTR non aveva esaminato la contestazione relativa al mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del contribuente; 2) violazione degli artt. 49 e 56 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 2697 c.c., per non avere la CTR rilevato che il contribuente non aveva prodotto la documentazione contabile richiesta e quindi non aveva provato il credito richiesto a rimborso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Ha affermato che, una volta superato il profilo formale relativo alla proponibilità dell'istanza di rimborso senza modello VR, la CTR non poteva accogliere l'appello del contribuente senza esaminare anche la contestazione di merito sull'esistenza, legittimità e quantificazione del credito. Poiché l'Agenzia aveva ritualmente devoluto tale questione, e il credito non poteva ritenersi provato per il solo fatto di essere stato esposto in dichiarazione, la CTR avrebbe dovuto pronunciarsi sul thema decidendum relativo all'onere probatorio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese, incluse quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
impone al giudice di pronunciare su tutte le domande e le eccezioni ritualmente devolute; la sua violazione si verifica quando omette di esaminare una contestazione decisiva e devoluta dalle parti
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
serve a censurare la nullità della sentenza derivante da omessa pronuncia
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente di denunciare violazioni di legge sostanziale o processuale, qui prospettate in relazione agli artt. 49 e 56 del d.lgs. 546/1992 e all'art. 2697 c.c.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla mancata valutazione dell'onere probatorio nel processo tributario
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla mancata valutazione dell'onere probatorio nel processo tributario
l'onere di provare i fatti costitutivi del credito grava sul contribuente che chiede il rimborso
Sez. U, n. 5069 del 15/03/2016
in tema di rimborso d'imposte, l'Amministrazione può contestare il credito esposto in dichiarazione anche dopo la scadenza dei termini di accertamento, perché tali termini operano sui crediti dell'erario e non sui debiti
Sez. U, n. 21765 del 29/07/2021
il credito da rimborso esiste solo se sussistono i fatti generatori; non basta la sua esposizione in dichiarazione e non è necessario che sia preventivamente accertato dall'Amministrazione
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di rimborso, la mera esposizione del credito in dichiarazione non è di per sé sufficiente a provarne l'esistenza, la legittimità e la quantificazione, quando l'Ufficio ne contesti il fondamento nel merito.
- Il contribuente che chiede il rimborso deve provare i fatti costitutivi del credito; se la documentazione contabile non è prodotta, il giudice deve comunque verificare se vi siano elementi idonei a dimostrare il credito e non può limitarsi al solo profilo formale dell'istanza.
- L'amministrazione finanziaria può contestare il credito chiesto a rimborso anche oltre i termini decadenziali per l'accertamento, perché tali termini limitano il potere di accertare i crediti erariali ma non il potere di opporsi alla pretesa restitutoria del contribuente.
- Integra omessa pronuncia la sentenza che, pur risolvendo una questione preliminare o formale, non esamini una specifica contestazione di merito ritualmente devoluta e decisiva ai fini della decisione.
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