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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04378/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando per effetto la sentenza di condanna già pronunciata nei gradi di merito. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per la violazione dell'art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2011. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, due censure: da un lato, violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità; dall'altro, violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha però rilevato che il primo motivo era generico e privo della specificità richiesta dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., perché non indicava gli elementi concretamente posti a fondamento della censura e non consentiva di individuare i rilievi mossi alla sentenza impugnata. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava, in sostanza, a una nuova valutazione della pena e delle attenuanti generiche, materia rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e sindacabile in cassazione solo in caso di arbitrio o manifesta illogicità, qui non ravvisati.

Norme richiamate

  • art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011

    Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello; il testo non consente di precisare oltre la condotta concreta, ma il ricorso riguardava tale titolo di reato.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, con l'indicazione degli elementi posti a base delle censure; la loro genericità comporta inammissibilità.

  • artt. 132 e 133 c.p.

    La determinazione della pena e la valutazione delle circostanze attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitarsi secondo i criteri legali di commisurazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, quando ricorrano profili di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per giustificare la valutazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono generici e non specificano gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle censure, impedendo al giudice di legittimità di esercitare un controllo effettivo sulla decisione impugnata.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito: la pena base, gli aumenti o diminuzioni e il diniego delle attenuanti generiche sono sindacabili in cassazione solo se la motivazione sia del tutto illogica, arbitraria o carente nei suoi passaggi essenziali.
  • Ai fini del diniego delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice esamini analiticamente tutti gli elementi dedotti dalle parti; è sufficiente che indichi quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, potendosi gli altri considerare implicitamente superati.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e può determinare anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando emergano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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