Cassazione Civile, Ordinanza n. 28573/2022 del 03/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La società ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395, n. 4, c.p.c. contro l'ordinanza di Cassazione che aveva rigettato il suo ricorso in materia di opposizione a intimazione di pagamento fondata su cartella esattoriale per contributi previdenziali. L'istanza deduceva un errore di fatto risultante dagli atti, consistente nell'asserita omessa percezione del fatto che la sentenza del Tribunale di Brindisi prodotta dall'INPS era priva di attestazione di cancelleria sul passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c., con conseguente contestazione della prova del giudicato e, quindi, della conversione del termine prescrizionale in quello decennale ex art. 2953 c.c. L'INPS si è costituito senza difese; l'agente della riscossione è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la dedotta erronea presupposizione della sussistenza del giudicato non integri errore di fatto revocatorio, ma errore di diritto, perché il giudicato, in quanto regola del caso concreto, ha natura assimilabile a quella delle norme giuridiche e la sua interpretazione non è censurabile con revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. Inoltre, ha osservato che la questione del passaggio in giudicato della sentenza non era in discussione, poiché la stessa ricorrente lo aveva espressamente ammesso nel precedente giudizio; la contestazione riguardava solo la natura della decisione e la sua idoneità a trasformare la prescrizione da quinquennale a decennale. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa dell'INPS e dell'agente della riscossione. Disposto altresì l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
La revocazione per errore di fatto non è esperibile quando si contesti l'erronea presupposizione della sussistenza del giudicato, perché si versa in tema di errore di diritto.
È la norma processuale che consente la revocazione delle sentenze della Cassazione nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c.
L'eventuale mancanza dell'attestazione di cancelleria sul passaggio in giudicato attiene a una valutazione giuridica sulla prova del giudicato, non a un errore di percezione revocatorio.
Il passaggio in giudicato del provvedimento giurisdizionale è idoneo a convertire il termine di prescrizione nel termine decennale previsto dalla norma.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata e la comunicazione della proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È il parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'erronea valutazione della sussistenza del giudicato non integra errore di fatto revocatorio, ma errore di diritto, poiché il giudicato partecipa della natura dei comandi giuridici ed è soggetto a interpretazione giuridica.
- La revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. richiede una svista percettiva su un fatto decisivo e non è utilizzabile per rimettere in discussione apprezzamenti sulla natura giuridica del provvedimento o sulla sua idoneità a produrre effetti di giudicato.
- Quando la parte abbia già riconosciuto in precedenza l'esistenza del giudicato, non è configurabile un errore revocatorio fondato sulla sua pretesa mancata percezione da parte del giudice.
- L'accertamento circa la necessità o meno dell'attestazione di cancelleria ai fini della prova del giudicato appartiene al piano della valutazione giuridica e non a quello dell'errore di fatto.
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