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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24804/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Artieri impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il rigetto della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con arresti domiciliari. L'indagato era sottoposto a custodia cautelare per delitti connessi a reati associativi e detenzione/offerta di armi in contesto di 'ndrangheta (cosca Nasone-Gaietti). La difesa ha sostenuto che, a fronte del decorso del tempo, della permanente detenzione e della possibilità di trasferimento in altra area, sussistessero elementi per ritenere attenuate le esigenze cautelari e quindi per concedere gli arresti domiciliari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che si fosse formato un giudicato cautelare a seguito di precedente sentenza della Cassazione (sentenza n.20237/2023), per cui la revoca o modifica della misura era subordinata al sopraggiungere di elementi di novità processuale capaci di mutare in melius il quadro indiziario. Il Collegio ha condiviso la valutazione del Tribunale del riesame secondo cui non erano emersi elementi nuovi rilevanti: la gravità dei fatti (trasporto e offerta di armi da guerra e arma comune), il collegamento stabile con la cosca Nasone-Gaietti e la persistenza della pericolosità sociale giustificavano il mantenimento della custodia in carcere. Il mero decorso del tempo e la disponibilità a trasferirsi a 50 km non sono stati considerati sufficienti a dimostrare attenuazione delle esigenze cautelari. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Disciplina l'istanza di modifica della misura cautelare e richiede che il giudice valuti il permanere delle condizioni che hanno determinato l'applicazione della misura genetica; utilizzato per valutare se sussistano novità processuali tali da giustificare la sostituzione.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Consente la rivalutazione del compendio indiziario alla luce di elementi nuovi; la Corte ha ritenuto che non fossero emersi elementi di novità tali da cambiare il quadro cautelare.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Riferito come decisione preliminare di riesame già intervenuta; il Tribunale ha valutato l'assenza di novità rispetto a quella pronuncia.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Regola la presunzione relativa di pericolosità sociale e i parametri per la valutazione della necessità della misura; la Corte ha affermato che tale presunzione non viene superata dal solo decorso del tempo o da trasferimenti non sostanziali.

  • art. 125, 274, 292 comma 2 lett. c)-bis cod. proc. pen.

    Norme richiamate nella censura difensiva (art.125 sul contraddittorio, art.274 su prove, art.292 su misure cautelari); la Corte non ha ritenuto che vi fosse violazione o vizio di motivazione riferibile a tali disposizioni.

  • art. 1, 2, 4 legge 2 ottobre 1967, n. 895

    Norme sulla disciplina delle armi citate per qualificare il disvalore dell'offerta e detenzione di armi; la gravità di tali condotte è stata valorizzata nella valutazione della pericolosità.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Rilevante per i collegamenti con associazioni mafiose; la connessione di Artieri con la cosca Nasone-Gaietti ha rinforzato il giudizio di pericolosità sociale.

  • art. 94 comma 1-ter cod. proc. pen.

    Disposizione richiamata per adempimenti di cancelleria a seguito della decisione; menzionata nella parte dispositiva.

  • Giudicato cautelare - Cassazione, sentenza n.20237 del 14/04/2023

    La precedente pronuncia della Corte ha formato un giudicato cautelare sulla posizione di Artieri, limitando la possibilità di modifica della misura a soli elementi di novità processuale rilevanti; la Corte ha applicato questo principio per rigettare il ricorso.

Massime di principio

  • La sostituzione della custodia cautelare in carcere con una misura meno afflittiva richiede elementi di novità processuale che modifichino in melius il quadro indiziario alla base della misura genetica; non è sufficiente riproporre gli stessi elementi già valutati.
  • Il solo decorso del tempo di esecuzione della misura o il comportamento di osservanza non bastano, di per sé, a dimostrare l'attenuazione delle esigenze cautelari; occorrono fatti nuovi e specifici sintomatici di mutamento della pericolosità.
  • La gravità del fatto reato e il collegamento con organizzazioni mafiose o consorterie criminali pesano fortemente nella valutazione della pericolosità sociale e rendono più difficile la concessione di misure alternative.
  • L'offerta o la detenzione di armi da guerra e la possibilità di reiterazione del reato anche "tra le mura domestiche" giustificano il mantenimento di misure più rigorose se non emergono elementi concreti di ravvedimento o di inattivazione dei rischi.
  • La proposta di eseguire gli arresti domiciliari in altra località può essere valutata, ma la distanza deve essere tale da escludere contatti e agevolazioni con il contesto criminale di origine; spostamenti limitati o prossimi non sono automaticamente idonei a ridurre il rischio cautelare.
  • Quando è intervenuto un giudicato cautelare, l'onere probatorio per chi chiede la modifica della misura è più gravoso: bisogna dimostrare novità processuali significative e non semplici argomentazioni già esaminate.

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