Cassazione Penale, Sentenza n. 24561/2024 del 21/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 29/11/2022 che li aveva ritenuti responsabili, in vari ruoli, di associazione finalizzata al traffico internazionale di cocaina (art. 74 D.P.R. 309/90) e di reati 'fine' connessi. Le doglianze principali erano: insufficienza, contraddittorietà o illogicità della motivazione; erronea applicazione della normativa sull'associazione per delinquere (contestando l'esistenza del pactum sceleris, la struttura organizzativa e l'affectio societatis); contestazione della partecipazione personale ai reati fine e richiesta, in subordine, del riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione; vizi nella determinazione dell'aumento di pena per continuazione e vizio motivazionale su specifici capi (es. capo G). Alcuni imputati hanno anche denunciato vizi procedurali e omissioni valutative delle intercettazioni e degli elementi probatori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, ritenendo le doglianze inammissibili o infondate. In sintesi: la Corte ha confermato la sussistenza dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti sulla base delle intercettazioni, degli accertamenti di polizia e del sequestro di circa 700 kg di cocaina; ha precisato che per l'art. 74 D.P.R. 309/90 non è necessario un'organizzazione verticistica e che è sufficiente un minimo substrato organizzativo anche 'orizzontale'; ha ritenuto che la partecipazione degli imputati fosse dimostrata da contributi concreti (es. mediazione, coperture, finanziamenti, viaggi per rifornimenti); ha respinto i rilievi sulla mancata motivazione in relazione ai reati fine, richiamando il divieto di riesame dei fatti in sede di legittimità quando la valutazione probatoria è stata adeguatamente affrontata dal giudice di merito; ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi relativi alla quantificazione degli aumenti di pena per continuazione, ritenendo adeguata e congrua la misura adottata e conforme alla giurisprudenza di legittimità. Pertanto i provvedimenti di condanna pronunciati in grado di merito sono stati sostanzialmente confermati e i ricorsi respinti.
Norme richiamate
associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti
La Corte ha ritenuto configurabile il reato anche in presenza di una struttura non verticistica ma 'orizzontale', purché esista un minimo substrato organizzativo, una durevole comunanza di scopo e progetti di approvvigionamento continuativo; non è necessaria una cassa comune o un patto formale.
delitti in materia di sostanze stupefacenti (reati-fine)
I reati 'fine' contestati sono stati valutati in rapporto all'attività associativa; la Corte ha ritenuto che alcune condotte e intercettazioni dimostrino il coinvolgimento degli imputati in operazioni di approvvigionamento e commercializzazione.
La determinazione dell'aumento di pena per continuazione non richiede motivazione dettagliata quando l'aumento è di modesta entità e rientra nella media edittale; il giudice di merito ha discrezionalità purché rispetti il triplo della pena più grave e fornisca motivazione congrua.
criteri per la determinazione della pena
La scelta del quantum sanzionatorio rientra nel sindacato del giudice di merito e, se accompagnata da congrua motivazione, è insindacabile in sede di legittimità.
criteri per la determinazione della pena (personalità, gravità, ecc.)
Usato dalla Corte per giustificare la valutazione complessiva della personalità degli imputati e della gravità della condotta nella determinazione della pena.
artt. 587 e 627, comma quinto, cod. proc. pen.
effetto estensivo dell'impugnazione
La Cassazione ha richiamato che l'annullamento per vizio motivazionale deve essere esteso anche alla posizione di altri imputati coinvolti dall'effetto estensivo dell'impugnazione, come disposto dalla normativa citata.
artt. 627, 533, 546, 192 cod. proc. pen.
norme processuali richiamate nelle doglianze
Richiamate dalle difese per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano esaminato e motivato adeguatamente le risultanze probatorie, escludendo i vizi denunciati.
attenuante (come dedotta dalla difesa)
La richiesta difensiva di riconoscere l'attenuante della minima partecipazione non è stata ammessa in Cassazione perché la questione non era stata devoluta alla Corte d'appello ovvero risultava infondata rispetto alla ricostruzione probatoria.
Massime di principio
- Per la configurabilità dell'art. 74 D.P.R. 309/90 non è necessaria una struttura verticistica: è sufficiente una durata e una comunanza di scopo con un minimo substrato organizzativo (anche 'orizzontale').
- Intercettazioni ambientali e telefoniche, combinate con sequestri rilevanti (es. carichi consistenti), possono costituire elemento decisivo per dimostrare l'esistenza di un'organizzazione dedita al traffico internazionale di stupefacenti.
- In Cassazione il sindacato è limitato a vizi di diritto e di motivazione; non è consentita una rivalutazione globale delle prove se il giudice di merito ha fornito motivazione logica e congrua.
- Le questioni non dedotte o non devolute al giudice di appello non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione e risultano inammissibili.
- Nella determinazione degli aumenti per continuazione (art. 81 c.p.) il giudice di merito dispone di discrezionalità: aumenti di scarsa entità e dentro i limiti previsti non richiedono motivazione analitica, mentre aumenti rilevanti richiedono spiegazioni distinte.
- La prova della partecipazione all'associazione può consistere anche in contributi non persistenti ma concreti (es. mediazioni, coperture, finanziamenti, viaggi per approvvigionamento): occorre un 'apprezzabile contributo' alla realizzazione degli scopi comuni.
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