Cassazione Penale, Sentenza n. 24564/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li ha ritenuti responsabili, in concorso, di tentativo di acquisto/detenzione di una partita rilevante di marijuana (circa 50 kg): AVDULAJ accusato di aver negoziato l'acquisto e predisposto i mezzi per il trasporto; DI FRANCESCANGELO accusato di aver offerto una base per la custodia. Le difese contestano la mancata perfezione della cessione (assenza di "traditio"), la qualificazione di attività esecutiva anziché mera attività preparatoria, l'insufficienza e il travisamento delle intercettazioni come prova, l'assenza dell'elemento soggettivo (ignoranza sulla natura del pacco), il rigetto delle circostanze attenuanti e della sospensione condizionale della pena e la sproporzione della pena applicata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale sia logica e sufficiente, avendo valorizzato intercettazioni gravi, precise e concordanti che dimostrano accordi su quantità, prezzo (es. 50 kg, prezzo indicato) e modalità esecutive (predisposizione di veicolo, ricerca di luogo di custodia). Ha condiviso la qualificazione come delitto tentato in quanto gli atti erano oltre la mera fase preparatoria e l'intervento esterno ha impedito il perfezionamento. Ha ritenuto adeguata la quantificazione delle pene e corretta l'esclusione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale in ragione della gravità dell'attività criminale e dei quantitativi coinvolti. Conseguenza pratica: confermati i provvedimenti di merito con la condanna dei ricorrenti e condanna alle spese.
Norme richiamate
Norma di riferimento per i reati in materia di stupefacenti: applicata alla fattispecie per contestare la detenzione/acquisto di sostanza stupefacente anche a titolo di tentativo quando gli atti esecutivi sono iniziati.
Codice penale, art.115 (tentativo)
Il tentativo è configurato quando, oltre gli atti preparatori, l'agente ha iniziato l'esecuzione del reato con significativa probabilità di conseguirne il risultato e il fallimento è dovuto a cause indipendenti dalla volontà: valutazione applicata ai comportamenti (predisposizione veicolo, ricerca deposito).
Codice di procedura penale, art.606 c.p.p., comma 1, lett. e)
Limita il sindacato della Cassazione sulla motivazione: il controllo della Corte è volto a verificare la coerenza logico-giuridica della motivazione, non a riconsiderare ex novo la valutazione delle prove o proporre una diversa ricostruzione dei fatti.
Criteri per la determinazione della pena: la sentenza territoriale ha adeguatamente motivato la scelta della pena, con mancanza di obbligo di ampia motivazione quando la pena concreta si avvicina al minimo edittale.
Le circostanze attenuanti generiche non sono automatiche: il riconoscimento è premiale e richiede motivazione specifica; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego sulla base della capacità criminale e degli elementi probatori.
Massime di principio
- Le intercettazioni, se risultano gravi, precise e concordanti, possono costituire prova diretta della responsabilità senza necessario riscontro esterno.
- La differenza tra atto preparatorio e atto esecutivo (tentativo) si valuta in funzione della concrezione del piano criminoso: preparazione di mezzi e ricerca di deposito possono far ritenere che l'esecuzione sia iniziata.
- Il ricorso in Cassazione richiede di dimostrare una manifesta illogicità o contraddizione della motivazione; non è sufficiente proporre una diversa interpretazione dei fatti.
- La mancata conoscenza oggettiva dell'oggetto del deposito può essere superata da indizi che dimostrino consapevolezza (segretezza, riserbo, ruolo di "depositario" designato).
- L'assenza di precedenti o la stabile occupazione lavorativa non garantiscono automaticamente attenuanti o benefici (es. sospensione condizionale) se la gravità dell'illecito e le circostanze indicano elevata pericolosità.
- Nella quantificazione della pena, se la misura è vicina al minimo edittale, la motivazione può essere più sintetica; tuttavia deve risultare la valutazione dei criteri ex art.133 c.p.
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