Cassazione Penale, Sentenza n. 24567/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato l'assoluzione di FRANZE' Rita per omicidio colposo in relazione a un incidente stradale; il Procuratore Generale denunciava travisamento della prova e vizio motivazionale, mentre la parte civile deduceva contraddittorietà e omessa valutazione di prove decisive (danno allo specchietto della motocicletta, registrazione telefonica ritenuta auto‑indicante, e spostamento successivo dell'autovettura dell'imputata) e chiedeva rinnovazione istruttoria (esperimento giudiziale/ricognizione dei luoghi)
La decisione
la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e/o manifestamente infondati, confermando la doppia conforme assolutoria pronunciata dai giudici di merito; ha ritenuto inammissibile il ricorso del Procuratore Generale per il limite previsto dall'art. 608 comma 1‑bis cod. proc. pen. e ha ritenuto insussistente il vizio di travisamento della prova prospettato dalla parte civile, ritenendo che i singoli elementi (registrazione telefonica, presunto spostamento del veicolo, danno allo specchietto) fossero incerti, non decisivi o inesistenti come prova idonea a dimostrare la responsabilità colposa dell'imputata; conseguentemente è stata confermata l'assoluzione e la parte civile è stata condannata alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende
Norme richiamate
art. 608 comma 1‑bis cod. proc. pen.
limita l'impugnazione in cassazione del pubblico ministero in caso di doppia sentenza conforme di assoluzione: il PM può ricorrere solo per violazione di legge (art. 606, lett. a‑c) escludendo il vizio di motivazione (lett. e)
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
riferimento al vizio per travisamento della prova come ipotesi di censura che, tuttavia, è esclusa al PM nel caso di doppia conforme salvo i casi tassativi previsti
art. 581 cod. proc. pen.
menzionato in rapporto alla distinzione tra pronunce 'in rito' e sentenze di merito ai fini dell'applicabilità della limitazione imposta dall'art. 608
art. 192 comma 2 cod. proc. pen.
richiamato nei principi sulla certezza dell'indizio: ciascun elemento indiziario deve essere certo e verificato processualmente per avere efficacia probatoria
Legge 23 giugno 2017, n. 103 (art. 1, comma 69)
ha introdotto l'art. 608 comma 1‑bis limitando la possibilità di impugnazione della pubblica accusa nelle doppie assoluzioni
art. 616 (richiamato come "art. 616 cod.pr" nel testo)
norma indicata nel dispositivo per l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende a carico della parte soccombente; la Cassazione ha imposto tale somma alla parte civile
Massime di principio
- Se due gradi di giudizio concordano nell'assoluzione (doppia conforme), il pubblico ministero ha limiti stretti a proporre ricorso per cassazione: può impugnare principalmente per violazione di legge e non per vizio di motivazione.
- Il vizio per travisamento della prova è sindacabile in Cassazione solo quando l'errore riguardi l'introduzione di un fatto inesistente o l'omissione di una prova decisiva chiaramente individuabile negli atti; non è luogo per rivedere valutazioni di merito sul valore probatorio di circostanze dubbie.
- Le registrazioni audio (anche captazioni telefoniche) e le loro trascrizioni sono questioni di fatto rimesse al giudice di merito: la Cassazione sindaca solo la manifesta illogicità o irragionevolezza delle valutazioni, non la loro normale valutazione probatoria.
- Gli elementi indiziari devono essere singolarmente certi e, nella lettura complessiva, confluire in un quadro univoco: elementi incerti, ambivalenti o soggetti a interpretazioni alternative non possono fondare una condanna mediante inferenze multiple (praesumptio de praesumpto è vietata).
- La richiesta di rinnovazione istruttoria (ricognizione/esperimento giudiziale) può essere respinta se il giudice ritiene che l'accertamento richiesto non sia decisivo per la ricostruzione della dinamica o non modifichi l'assetto probatorio già acquisito; la decisione va motivata ma non è suscettibile di sindacato di merito in cassazione salvo manifesta illogicità.
- Chi propone ricorso che risulti manifestamente infondato rischia la condanna alle spese e, se applicabile, ad oneri ulteriori (es. somma alla Cassa delle Ammende), soprattutto quando il ricorso mira a riformulare una diversa lettura dei fatti anziché denunciare un vizio di legge.
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