Cassazione Penale, Sentenza n. 24566/2024 del 21/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Le parti civili hanno impugnato la sentenza di appello che aveva confermato l'assoluzione, agli effetti civili, di FIORI dall'accusa di omicidio colposo plurimo per un sinistro stradale del 8/7/2011. Il nucleo della controversia riguarda la causa dell'avaria della trasmissione (rottura della crociera del giunto cardanico e usura dei fusi dell'albero): le parti civili sostengono che l'evento sia dipeso da carenza di manutenzione/lubrificazione periodica (profili di colpa del conducente), mentre l'imputato e la Corte di appello hanno ritenuto possibile una rottura improvvisa/accidentale non prevedibile. Le censure in cassazione hanno denunciato: vizio di motivazione e violazione di legge per non aver adeguatamente valutato la prova della mancata lubrificazione; illegittimità della valutazione che ha dato rilievo ad una mera ipotesi alternativa non suffragata; omissione di disporre una perizia d'ufficio per chiarire il coefficiente di probabilità dell'ipotesi difensiva; ed errata indicazione del criterio di giudizio applicabile ai profili civili dopo l'assoluzione penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi n.2 e n.3 (e, in termini sintetici, ha condiviso le censure sulla insufficiente ricostruzione degli anelli causali e sulla mancata rinnovazione istruttoria mediante perizia). Ha censurato la motivazione del giudice di merito per avere privilegiato, senza adeguata base tecnico-scientifica e senza onere motivazionale rafforzato, una ricostruzione accidentale "possibilista" rispetto alla tesi del deficit di lubrificazione e progressiva usura sostenuta dal consulente del PM. La Cassazione ha quindi annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio per una rinnovata valutazione, rimettendo la valutazione dei profili condizionalistici e causali al giudice di rinvio (con indicazione che, in base all'art.622 c.p.p., il rinvio à al giudice civile competente per valore in grado di appello), demandando anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. In sostanza: accoglimento del ricorso di cassazione con annullamento e rinvio per ulteriore accertamento tecnico e motivazionale.
Norme richiamate
art.530 comma 2 cod.proc.pen.
norma che disciplina l'assoluzione quando non risulta accertata la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio; richiamata quale parametro del giudizio di appello che aveva pronunciato l'assoluzione
art.589 cod.pen.
norma incriminatrice dell'omicidio colposo, invocata dalle parti civili come riferimento per i profili di colpa contestati
art.43 cod.pen.
riferimento al dolo e colpa in generale, citato nelle doglianze relative all'accertamento dell'elemento soggettivo
art.41 cod.pen.
richiamato dalle parti civili in relazione all'erronea applicazione nella motivazione della Corte distrettuale riguardo alle spiegazioni causali alternative
art.45 cod.pen.
istituto del caso fortuito; il giudice di primo grado aveva invocato il caso fortuito quale causa esimente/accidentale dell'evento
art.573 comma 1-bis cod.proc.pen.
richiamata nella discussione sul diverso regime probatorio applicabile ai profili civilistici dopo l'accertamento penale, in particolare circa l'autonomia dell'azione civile e il possibile criterio del "più probabile che non"
art.622 cod.proc.pen.
norma procedure di rinvio in caso di annullamento della sentenza di appello pronunciata ai soli fini civili: la Corte ha disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello
art.576 cod.proc.pen.
norma citata in relazione alla impugnazione proposta dalle parti civili ai fini civili; menzionata nel contesto delle conseguenze processuali dell'annullamento
Sentenza Corte Costituzionale n.182/2021 e giurisprudenza CEDU
richiamate a supporto dell'argomento che, in talune ipotesi, il giudice civile o di legittimità deve fare riferimento al criterio probatorio civilistico quando l'azione civile è svincolata dagli accertamenti penalistici
Massime di principio
- Quando la causa di un evento dannoso dipende da questioni tecnico-meccaniche controverse, il giudice deve motivare dettagliatamente la scelta tra perizie contrastanti e, se necessario, disporre una perizia d'ufficio per determinare il coefficiente di probabilità delle ricostruzioni alternative.
- Una spiegazione causale alternativa non può rimanere sul piano della mera possibilità: deve essere suffragata da elementi concreti che la rendano realisticamente probabile nel caso specifico ("hic et nunc").
- In materia di colpa e causalità, il giudizio controfattuale va compiuto valutando se l'adempimento della regola cautelare avrebbe avuto una ragionevole probabilità di evitare l'evento; la sola esistenza di indici di cattiva manutenzione non basta se non si dimostra che la condotta alternativa avrebbe concretamente impedito l'evento.
- Il giudice non può sostituire spiegazioni tecnico-scientifiche con ragionamenti meramente logici senza specificare i criteri e i metodi adottati: scelta dell'opinione tecnica richiede motivazione accurata su perché le altre tesi siano state ritenute meno attendibili.
- Nel caso di separazione tra accertamento penale e azione civile (es. assoluzione penale o impugnazione ai soli fini civili), occorre attenzione allo standard probatorio applicabile: il giudice di rinvio civile può dover valutare la responsabilità secondo il criterio "più probabile che non" quando richiesto dalla normativa o dalla giurisprudenza costituzionale/eurpea, ma ciò non esime il giudice dall'accertamento tecnico-razionale dei nessi causali.
- La semplice produzione di documentazione di manutenzione non esonera il giudice dall'accertare se la periodicità e la qualità della manutenzione erano adeguate alle condizioni del mezzo (età, chilometraggio) e se le carenze manutentive erano concretamente percepibili e prevenibili dal conducente.
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