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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27922/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna dell'imputato per tentato omicidio e altri reati connessi all'uso di arma da fuoco, in un episodio nel quale la persona offesa era rimasta attinta a un avambraccio, con prognosi di quindici giorni. Il ricorso per cassazione era limitato alla qualificazione giuridica del fatto come tentato omicidio, sostenendosi che la condotta avrebbe dovuto essere derubricata in lesioni aggravate dall'uso dell'arma. La difesa deduceva: erroneità della ricostruzione fattuale sulla posizione della mano della persona offesa nell'auto; illogicità sulla direzione del colpo; rilievo del fatto che era stato esploso un solo colpo nonostante l'arma semiautomatica; assenza di volontà omicidiaria perché lo sparo, pur a distanza ravvicinata, non sarebbe stato diretto a parti vitali; contraddizione nella sentenza per aver valorizzato la fuga della vittima come causa dell'assenza di ulteriori colpi; illogicità nel ritenere idonea l'azione nonostante l'ubriachezza dell'imputato, che avrebbe impedito precisione nel tiro.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi riproponevano sostanzialmente le stesse censure già dedotte in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; inoltre miravano a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. È stata anche evidenziata la violazione del principio di autosufficienza, poiché il ricorrente richiamava solo frammenti delle dichiarazioni della persona offesa senza produrne integralmente i verbali o trascriverle per intero. La Corte ha poi ritenuto congrua la motivazione della Corte territoriale sull'idoneità dell'azione e sulla sussistenza dell'animus necandi, fondata su arma usata, vicinanza, direzione del colpo, frase minacciosa, lesione compatibile e mancato raggiungimento della testa spiegato dallo stato di ubriachezza e dalla reazione difensiva della vittima. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato per la qualificazione del fatto come tentato omicidio e per l'accertamento dell'idoneità degli atti nel delitto tentato

  • art. 575 c.p.

    richiamato quale norma incriminatrice dell'omicidio volontario, cui è stato ricondotto il tentativo contestato

  • art. 61 n. 1 c.p.

    menzionato come aggravante applicata nella sentenza di merito

  • art. 61 n. 2 c.p.

    menzionato come aggravante applicata in relazione ad altro reato contestato

  • art. 2 l. n. 895 del 1967

    citato tra i reati/illeciti relativi all'arma da fuoco contestati all'imputato

  • art. 4 l. n. 895 del 1967

    citato tra i reati/illeciti relativi all'arma da fuoco contestati all'imputato

  • art. 7 l. n. 895 del 1967

    citato tra i reati/illeciti relativi all'arma da fuoco contestati all'imputato

  • art. 697 c.p.

    citato tra i reati contestati in relazione alla detenzione/uso dell'arma

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione

  • Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli

    richiamata per il principio secondo cui è inammissibile il ricorso che non si confronta criticamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riproporre censure di merito

  • Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E.

    richiamata per affermare che sono inammissibili le censure che sollecitano una rivalutazione del materiale probatorio

  • Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone

    richiamata in senso conforme sul limite al riesame del merito in cassazione

  • Sez. 5, n. 49362 del 07/12/2012, Consorte

    richiamata in motivazione sul medesimo principio

  • Sez. 3, n. 19957 del 21/09/2016, Saccomanno

    richiamata per il principio di autosufficienza del ricorso quando si contesta la valutazione di una dichiarazione testimoniale

  • Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, Raicevic

    richiamata per il criterio di prognosi postuma nell'accertamento dell'idoneità degli atti nel tentativo

  • Sez. 1, n. 32851 del 10/06/2013, Ciancio

    richiamata in senso conforme sul giudizio di idoneità ex ante nel tentativo

  • Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, Comelli

    richiamata per affermare che l'animus necandi può desumersi soprattutto dall'idoneità concreta dell'azione valutata ex ante

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito riproporre in modo generico le medesime censure già esaminate in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; un simile ricorso è inammissibile.
  • Sono inammissibili le doglianze che, sotto la veste del vizio di motivazione, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito.
  • Quando si deduce il vizio di motivazione nella valutazione di dichiarazioni testimoniali, il ricorrente deve riportare integralmente o produrre integralmente i relativi verbali, altrimenti il ricorso difetta di autosufficienza.
  • Nel delitto tentato, l'idoneità degli atti va valutata con prognosi postuma, considerando la situazione presente al momento della condotta e le condizioni ex ante prevedibili per l'agente.
  • Ai fini della configurabilità del tentato omicidio, l'animus necandi può essere desunto da una valutazione complessiva degli elementi oggettivi e dichiarativi, e in particolare dall'idoneità concreta dell'azione, dalla vicinanza del colpo, dalla direzione dello sparo, da eventuali minacce e dalla compatibilità delle lesioni con la dinamica descritta.
  • La mancata lesione di una parte vitale non esclude di per sé il tentato omicidio quando il mancato esito letale sia spiegabile con fattori accidentali o con la reazione difensiva della vittima.
  • La circostanza che l'agente abbia esploso un solo colpo o che non vi siano stati ulteriori spari non è di per sé decisiva per escludere il dolo omicida, se il quadro complessivo depone per la volontà di uccidere.

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivoOmicidioImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penaleDelitti contro la persona
SottomaterieOmicidio volontario
IstitutiTentativoOnere della prova

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