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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38024/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del 10 marzo 2025 con cui il Tribunale di Forlì lo aveva condannato per una serie di violazioni della normativa antinfortunistica in materia di lavori edili in quota. In concreto gli erano contestate: l'omessa adozione di impalcature e ponteggi necessari a garantire la sicurezza dei lavori in quota; la mancata adozione di parapetti lungo le aree in costruzione; e il mancato utilizzo di misure necessarie ad assicurare la conformità delle attrezzature alle istruzioni d'uso. Con un unico motivo deduceva la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., sostenendo che il giudice di merito non avesse considerato l'esito del sopralluogo di verifica, l'assenza di recidiva, l'eliminazione successiva delle violazioni, l'adozione delle misure prescritte, l'assenza di danno o infortunio ai lavoratori e il pagamento della sanzione, così omettendo una valutazione concreta della particolare tenuità del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente riferita alla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., mirasse in realtà a contestare il trattamento punitivo ed era sorretta da motivazione non illogica e da adeguato esame delle deduzioni difensive. La Corte ha approvato il diniego della causa di non punibilità, fondato sulla molteplicità dei rischi cui erano stati esposti i lavoratori e sulla irrilevanza del successivo adeguamento alle prescrizioni, perché non spontaneo ma imposto, nonché sull'irrilevanza del pagamento della sanzione amministrativa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la doglianza sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. non può tradursi in una rivalutazione del trattamento punitivo o del merito della concreta offensività del fatto, se il diniego è sorretto da motivazione non illogica e da esame delle deduzioni difensive.
  • Ai fini della particolare tenuità del fatto, il giudice può valorizzare la pluralità e la gravità dei rischi concretamente generati dalla condotta; tali elementi possono prevalere su circostanze successive favorevoli all'imputato.
  • Il successivo adeguamento alle prescrizioni non assume, di regola, rilievo decisivo quando risulti imposto da un intervento esterno e non espressione di spontanea resipiscenza.
  • Il pagamento della sanzione amministrativa non è di per sé indice determinante di particolare tenuità, trattandosi di elemento già considerato a monte dal legislatore nella struttura del sistema sanzionatorio.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni non imputabili a colpa della parte non risulta dimostrata, oltre alle spese processuali può essere applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLesioni colpose sul lavoro
RamiProcesso penaleReati in materia di lavoro
IstitutiParticolare tenuità del fattoInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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