Cassazione Penale, Ordinanza n. 38024/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del 10 marzo 2025 con cui il Tribunale di Forlì lo aveva condannato per una serie di violazioni della normativa antinfortunistica in materia di lavori edili in quota. In concreto gli erano contestate: l'omessa adozione di impalcature e ponteggi necessari a garantire la sicurezza dei lavori in quota; la mancata adozione di parapetti lungo le aree in costruzione; e il mancato utilizzo di misure necessarie ad assicurare la conformità delle attrezzature alle istruzioni d'uso. Con un unico motivo deduceva la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., sostenendo che il giudice di merito non avesse considerato l'esito del sopralluogo di verifica, l'assenza di recidiva, l'eliminazione successiva delle violazioni, l'adozione delle misure prescritte, l'assenza di danno o infortunio ai lavoratori e il pagamento della sanzione, così omettendo una valutazione concreta della particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente riferita alla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., mirasse in realtà a contestare il trattamento punitivo ed era sorretta da motivazione non illogica e da adeguato esame delle deduzioni difensive. La Corte ha approvato il diniego della causa di non punibilità, fondato sulla molteplicità dei rischi cui erano stati esposti i lavoratori e sulla irrilevanza del successivo adeguamento alle prescrizioni, perché non spontaneo ma imposto, nonché sull'irrilevanza del pagamento della sanzione amministrativa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 122 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Norma richiamata come base della contestazione per omessa adozione di impalcature e ponteggi necessari alla sicurezza dei lavori in quota.
art. 159, comma 2, lett. a), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Norma richiamata insieme all'art. 122 d.lgs. 81/2008 quale disposizione violata per l'omessa predisposizione di impalcature e ponteggi.
art. 147, comma 1, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Norma richiamata come base del capo relativo alla mancata adozione dei parapetti lungo le aree in costruzione.
art. 71, comma 4, lett. a), punto 1), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Norma richiamata in relazione all'obbligo di adottare misure necessarie ad assicurare la conformità delle attrezzature alle istruzioni d'uso.
art. 87, comma 2, lett. c), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Norma richiamata come disposizione collegata alla contestazione sul mancato utilizzo di misure per la conformità delle attrezzature alle istruzioni d'uso.
Causa di non punibilità invocata dalla difesa; la Corte conferma il diniego perché la gravità concreta dei fatti e la pluralità dei rischi esposti ai lavoratori rendono recessivi gli elementi favorevoli successivi, come l'adeguamento alle prescrizioni e il pagamento della sanzione.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la doglianza sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. non può tradursi in una rivalutazione del trattamento punitivo o del merito della concreta offensività del fatto, se il diniego è sorretto da motivazione non illogica e da esame delle deduzioni difensive.
- Ai fini della particolare tenuità del fatto, il giudice può valorizzare la pluralità e la gravità dei rischi concretamente generati dalla condotta; tali elementi possono prevalere su circostanze successive favorevoli all'imputato.
- Il successivo adeguamento alle prescrizioni non assume, di regola, rilievo decisivo quando risulti imposto da un intervento esterno e non espressione di spontanea resipiscenza.
- Il pagamento della sanzione amministrativa non è di per sé indice determinante di particolare tenuità, trattandosi di elemento già considerato a monte dal legislatore nella struttura del sistema sanzionatorio.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni non imputabili a colpa della parte non risulta dimostrata, oltre alle spese processuali può essere applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37987/2025 del 24/11/2025
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38008/2025 del 24/11/2025
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38009/2025 del 24/11/2025
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38010/2025 del 24/11/2025
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38011/2025 del 24/11/2025
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38012/2025 del 24/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →