Cassazione Civile, Ordinanza n. 27942/2022 del 23/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario del credito)
La controversia
Una banca aveva agito in primo grado contro il debitore fideiussore, la sua acquirente e il coniuge di quest'ultima, chiedendo in via principale l'accertamento della simulazione assoluta di un atto pubblico di trasferimento immobiliare e, in subordine, la revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita. Il Tribunale aveva rigettato la simulazione e accolto la revocatoria. In appello l'acquirente sosteneva che l'atto di disposizione fosse anteriore al sorgere del credito e agli altri eventi richiamati dalla banca, e che quindi per la revocatoria fosse necessaria la prova della dolosa preordinazione del debitore e della partecipazione della terza acquirente al pregiudizio. La Corte d'appello ha invece confermato la revocatoria. In cassazione la ricorrente ha dedotto due motivi: 1) violazione dell'art. 2901 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto provata la conoscibilità del pregiudizio in base a un rapporto familiare qualificato in modo errato come parentela, mentre si tratterebbe solo di affinità collaterale; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè che nel contratto di compravendita vi sarebbe stato l'accollo da parte dell'acquirente del mutuo già acceso dal venditore, circostanza che renderebbe inapplicabile la revocatoria o rientrerebbe nell'esenzione di cui all'art. 2901, comma 3, c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse adeguatamente motivata nell'individuare una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti idonei a fondare la scientia damni della terza acquirente, e che la doglianza mirasse in realtà a una rivalutazione del merito. Sul secondo motivo ha rilevato il difetto di specificità, poiché non era stato indicato in quali termini il fatto dell'accollo fosse stato dedotto nei precedenti gradi di giudizio, e comunque ha osservato che la censura non era decisiva anche alla luce dell'onere dell'acquirente di provare, per invocare l'irrevocabilità della vendita ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c., che l'alienazione fosse finalizzata a reperire liquidità per l'adempimento di un debito scaduto. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
comma 1, n. 1; comma 1, n. 2; comma 3
L'azione revocatoria ordinaria presuppone l'esistenza del credito; quando l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito, è sufficiente la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie e, per gli atti onerosi, la corrispondente consapevolezza del terzo. L'eventuale esenzione prevista dal comma 3 richiede prova specifica della finalità dell'alienazione al reperimento di liquidità per un debito scaduto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La doglianza per violazione di legge non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e della motivazione di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo deve indicare con precisione il fatto, i termini in cui è stato dedotto nei gradi di merito e la sua effettiva decisività.
Non ricorrevano i presupposti per la condanna per lite temeraria richiesta dalla controricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di revocatoria ordinaria, il credito deve esistere anche se non è ancora esigibile; per gli atti dispositivi successivi al sorgere del credito, la tutela del creditore richiede la consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore e, negli atti a titolo oneroso, anche in capo al terzo.
- La scientia damni del terzo può essere provata per presunzioni, valorizzando un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti; il giudizio sulla loro idoneità è riservato al merito ed è insindacabile in cassazione se motivato in modo congruo.
- La mera contestazione della qualificazione di un rapporto familiare o personale, quando la decisione di merito si fondi su un quadro presuntivo plurimo, non è sufficiente a scardinare la statuizione sulla conoscenza del pregiudizio.
- Per invocare l'esenzione di cui all'art. 2901, comma 3, c.c. in caso di vendita di immobile, l'acquirente deve allegare e provare in modo specifico che il trasferimento fosse finalizzato a reperire liquidità per l'adempimento di un debito scaduto.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non indica con precisione dove e come il fatto sia stato introdotto nei precedenti gradi di giudizio e se il fatto dedotto non risulta comunque decisivo.
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