Cassazione Civile, Ordinanza n. 35730/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Un professionista, in proprio e nella qualità di già associato di uno studio, aveva proposto opposizione allo stato passivo per ottenere l’ammissione di due crediti: uno per compensi prededucibili relativi ad attività di assistenza contabile e fiscale svolta dopo l’ammissione della società debitrice al concordato con riserva, l’altro per prestazioni straordinarie svolte in anni precedenti. Il tribunale ha ammesso solo parzialmente il primo credito e ha escluso il secondo. Il ricorso principale ha denunciato violazione degli artt. 1988, 2697, 2704 e 2720 c.c., sostenendo che la scrittura di riconoscimento del debito fosse opponibile al curatore perché munita di data certa e che, in forza della ricognizione, spettasse alla procedura provare l’inesistenza del credito; inoltre ha contestato che il documento riguardasse lo studio associato e non il singolo professionista, lamentando anche il mancato esame della documentazione prodotta. La società resistente, con ricorso incidentale, ha censurato l’ammissione del credito residuo in prededuzione, deducendo violazione degli artt. 2233 e 1374 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il giudice avesse illegittimamente ridotto il compenso pattuito e ammesso il credito senza adeguata prova delle prestazioni effettivamente rese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto che le censure di entrambe le parti non colpissero tutte le autonome rationes decidendi poste a base del decreto impugnato e che, in parte, mirassero a una nuova valutazione del contenuto dei documenti e delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato carenze di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. quanto ai documenti richiamati. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza e, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti ricorrenti.
Norme richiamate
norma processuale richiamata per l’opposizione allo stato passivo
la ricognizione di debito è invocata come titolo che sposta sul debitore/procedura l’onere di provare l’inesistenza del credito, ma la Corte non entra nel merito per l’inammissibilità
richiamato in relazione alla ripartizione dell’onere della prova
richiamato per la data certa del documento e la sua opponibilità ai terzi
richiamato nel motivo di ricorso, senza specifica statuizione di merito della Corte
richiamato nel ricorso incidentale in tema di compenso professionale
richiamato per sostenere l’integrazione/equità del contratto, ma la censura è stata ritenuta inammissibile
richiamato per il dedotto vizio di omessa pronuncia nel ricorso incidentale
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
la censura motivazionale è stata ritenuta non adeguatamente articolata nei ristretti limiti del vizio di legittimità
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
la Corte ha dichiarato inammissibili le doglianze non supportate da specifica indicazione e produzione dei documenti richiamati
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico delle parti ricorrenti
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che non colpisca tutte le autonome rationes decidendi della decisione impugnata, poiché l’eventuale accoglimento parziale non potrebbe comunque determinare la cassazione del provvedimento.
- Il ricorso per cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del contenuto dei documenti o delle risultanze istruttorie, salvo i limiti del vizio motivazionale deducibile nei termini rigorosi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
- La deduzione di un documento come prova del credito richiede, ai fini dell’ammissibilità del motivo, puntuale indicazione e localizzazione processuale del documento stesso, secondo il requisito di specificità dell’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione sulla riferibilità del riconoscimento di debito a un diverso soggetto rispetto al creditore che agisce, la censura deve investire specificamente tale accertamento interpretativo, indicando la violazione delle regole di ermeneutica o l’omesso esame di fatti decisivi.
- La presenza di una pattuizione che quantifichi globalmente il compenso professionale può escludere la rilevanza, ai fini dell’an debeatur e del quantum, del diverso svolgimento concreto delle singole attività, se il giudice di merito accerta che il contratto non collega il corrispettivo a prestazioni specifiche.
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