Cassazione Civile, Ordinanza n. 09373/2025 del 09/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per IRPEF, IRAP, IVA e sanzioni relative all’anno d’imposta 2005, conseguente a un avviso di accertamento e a un atto di contestazione sanzioni. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto solo parzialmente; in appello la CTR aveva ritenuto regolare la notifica dell’avviso di accertamento, eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., escludendo la decadenza dell’Amministrazione dal potere di riscossione. In cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla notificazione (artt. 115, 116 e 140 c.p.c., art. 8 l. n. 890/1982, art. 2697 c.c., art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973), sostenendo che la notifica dell’avviso fosse nulla perché il procedimento ex art. 140 c.p.c. sarebbe stato male applicato; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo di appello relativo alla nullità dell’atto consequenziale; 3) violazione dell’art. 43 d.P.R. n. 600/1973 e prescrizione del credito, per mancato rilievo della decadenza dell’Ufficio dalla riscossione; 4) violazione dell’art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, rigettato il secondo e dichiarato assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione. La Corte ha ritenuto nulla la notificazione dell’avviso di accertamento perché, pur essendo stata accertata la residenza della contribuente nel luogo, la raccomandata informativa prevista per l’irreperibilità relativa non risultava ricevuta dal destinatario. Conseguentemente, la statuizione sulla decadenza della riscossione è stata cassata, demandandosi al giudice del rinvio il nuovo accertamento sulla questione. L’omessa pronuncia è stata esclusa perché il tema era assorbito dalla ritenuta regolarità della notifica, mentre il motivo sulle spese è rimasto travolto dalla cassazione.
Norme richiamate
Richiamato quale norma processuale evocata a sostegno della censura sulla valutazione delle prove e della notificazione; non se ne ricava una specifica interpretazione autonoma.
Richiamato insieme alle altre norme sulla notificazione e sulla prova; la Corte non sviluppa un principio autonomo su questa disposizione.
La notificazione ex art. 140 c.p.c. è ammissibile solo in caso di irreperibilità relativa, cioè quando il destinatario è noto ma temporaneamente assente; richiede deposito dell'atto, affissione dell'avviso e comunicazione mediante raccomandata informativa, la cui effettiva ricezione deve essere provata.
art. 8 l. 20 dicembre 1982, n. 890
Richiamato nel quadro della disciplina della comunicazione post-notificatoria; rileva come norma collegata all’adempimento informativo successivo al deposito dell’atto.
Invocato sul riparto dell’onere probatorio in ordine alla regolare notifica; la Corte esige che il notificante provi l’effettiva ricezione della raccomandata informativa.
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Si applica quando il contribuente sia trasferito in luogo sconosciuto, previa attestazione delle ricerche compiute; non quando sia soltanto temporaneamente irreperibile nel domicilio noto.
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato in relazione alla decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di accertamento/riscossione; la statuizione della CTR è stata cassata perché fondata su una notificazione poi ritenuta nulla.
L’omessa pronuncia è esclusa quando la questione risulta assorbita dalla decisione su altro motivo fondante; il giudice del rinvio dovrà comunque riesaminare il punto sostanziale.
La statuizione sulle spese è travolta dalla cassazione della sentenza e resta affidata al giudice di rinvio.
Massime di principio
- La notificazione degli atti tributari impositivi va distinta tra irreperibilità relativa e irreperibilità assoluta: il modello dell’art. 140 c.p.c. è utilizzabile solo quando il destinatario sia noto e reperibile nel luogo di notifica ma temporaneamente assente, mentre il diverso regime dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973 opera quando il contribuente si sia trasferito in luogo sconosciuto.
- Nelle ipotesi di irreperibilità relativa, la validità della notifica presuppone non solo il deposito dell’atto e l’affissione dell’avviso, ma anche la spedizione e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa; in difetto di prova della ricezione, la notificazione è nulla.
- Quando la decisione di merito sulla decadenza dell’ente impositore si fonda su una notificazione successivamente ritenuta nulla, la relativa statuizione deve essere cassata e la questione va riesaminata dal giudice di rinvio.
- Non sussiste omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. se la questione dedotta in appello risulta assorbita dalla soluzione data dal giudice a un punto logicamente preliminare.
- La cassazione della sentenza comporta la caduta della statuizione sulle spese, che deve essere nuovamente regolata dal giudice di rinvio.
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