Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 30297/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La condanna in appello riguardava la gestione, in qualità di titolare di un bar, di un'attività organizzata di accettazione e raccolta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, anche per via telefonica o telematica, senza la prescritta autorizzazione ministeriale per l'uso di tali mezzi. Con un unico motivo di ricorso la difesa deduceva vizio di motivazione e violazione di legge sulla penale responsabilità, ma in sostanza riproponeva le stesse censure già esaminate dai giudici di merito, chiedendo una diversa valutazione delle prove e degli elementi istruttori.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze miravano a ottenere una nuova lettura del materiale probatorio, operazione preclusa al giudice di legittimità, e che la motivazione della Corte d'appello era congrua, fondata su risultanze dibattimentali oggettive e non manifestamente illogica. Poiché l'inammissibilità non era dovuta ad assenza di colpa, la ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato come norma sul concorso di persone nel reato in relazione alla contestazione originaria.

  • art. 88 r.d. 18 giugno 1931, n. 773

    norma richiamata per la fattispecie relativa all'esercizio organizzato dell'attività di raccolta scommesse senza autorizzazione ministeriale per l'uso di mezzi telefonici o telematici.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per escludere che l'inammissibilità fosse priva di colpa e per giustificare la sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie già esaminate dai giudici di merito, se la motivazione della sentenza impugnata è congrua e non manifestamente illogica.
  • La motivazione della sentenza d'appello è insindacabile in cassazione quando poggia su oggettive risultanze dibattimentali e consente di comprendere il percorso logico seguito per affermare la responsabilità.
  • L'organizzazione di un locale in funzione pressoché esclusiva della raccolta di scommesse, anche mediante strumenti informatici e televisivi predisposti al pubblico, costituisce elemento significativo per ritenere svolta un'attività organizzata di accettazione e raccolta delle giocate.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.