Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 30275/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile il suo appello e reso esecutiva la pena di 1 anno di reclusione e 10.000 euro di multa per la violazione del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla responsabilità penale e alla determinazione della pena. La Corte rileva che il ricorso riproduce censure generiche e aspecifiche già proposte in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare concreti elementi di fatto o specifiche ragioni di diritto idonei a dimostrare l'erroneità della decisione di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, ritenendo che non si confrontasse con la motivazione della sentenza d'appello e che riproponesse doglianze generiche e aspecifiche. Conseguentemente ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Richiamato quale base normativa del titolo di reato indicato nella condanna oggetto di impugnazione.

  • art. 6 L. 401/1989

    Norma incriminatrice relativa alla violazione del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (DASPO), oggetto della condanna confermata sul piano processuale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per escludere la condanna alla sanzione pecuniaria solo quando sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente riproporre in modo generico le censure formulate in appello: è necessario confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata e indicare puntualmente gli errori di fatto o di diritto denunciati.
  • La deduzione di vizio di motivazione o violazione di legge deve contenere argomentazioni specifiche e autosufficienti; la mera richiesta di assoluzione o di riduzione della pena, senza indicare gli elementi decisivi trascurati o mal valutati, integra motivo aspecifico e quindi inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella sua proposizione, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFuga e omissione di soccorso
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.