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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30276/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo ha condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione per avere reso una dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE mendace e omissiva, funzionale a ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza. In particolare, secondo l'imputazione, non avrebbe indicato due componenti del nucleo familiare già percettori del beneficio e alcuni beni immobili del nucleo diversi dall'abitazione. Con un unico motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità, chiedendo l'assoluzione. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è generico e aspecifico: la difesa si è limitata a chiedere l'assoluzione senza indicare puntualmente gli elementi di fatto e le ragioni di diritto idonei a confutare la decisione impugnata, riproponendo censure già esaminate e disattese dal giudice di merito. La Corte territoriale aveva inoltre valorizzato la disciplina sulla famiglia anagrafica e il certificato storico di famiglia acquisito in atti, nonché la mancata rettifica del certificato prima della domanda di reddito, escludendo che gli asseriti errori anagrafici fossero stati tempestivamente corretti.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato come norma concorsuale nella contestazione del reato.

  • art. 7 d.l. n. 4/2019

    Norma incriminatrice richiamata per la falsa dichiarazione finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza.

  • art. 4 D.P.R. n. 159 del 2013

    Definisce la nozione di famiglia anagrafica, rilevante per individuare il nucleo familiare ai fini ISEE.

  • art. 2, comma 5, d.l. n. 4 del 2019

    Richiama la disciplina ISEE e il concetto di famiglia anagrafica ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per il principio secondo cui la sanzione ex art. 616 c.p.p. presuppone che non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo generico censure già disattese nei gradi di merito, senza una specifica critica alle rationes decidendi della sentenza impugnata.
  • Nel ricorso per cassazione il vizio di motivazione e la violazione di legge devono essere dedotti con indicazione puntuale dei fatti decisivi e delle ragioni giuridiche dell'asserito errore del giudice di merito; la mera richiesta di assoluzione non è sufficiente.
  • Ai fini della valutazione della dichiarazione ISEE e dell'accesso al reddito di cittadinanza, assume rilievo la disciplina della famiglia anagrafica e la documentazione anagrafica acquisita in atti; eventuali errori non tempestivamente rettificati non possono essere opposti in modo apodittico per smentire i dati utilizzati dal giudice di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDichiarazione infedele
RamiProcesso penaleReati tributari
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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