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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30283/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato dal Tribunale alla pena dell'ammenda per la gestione di terre e rocce da scavo in difformità alla disciplina ambientale, in qualità di amministratore unico di una società, avendo trasportato tali materiali in altro sito senza verificare preliminarmente i valori delle matrici ambientali e dei valori di fondo naturali. In cassazione ha dedotto due motivi: primo, violazione di legge per la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; secondo, violazione di legge per l'inutilizzabilità di atti e per asserita violazione dell'art. 507 c.p.p., sostenendo che alcune risultanze documentali non fossero utilizzabili o acquisibili nel dibattimento. Ha inoltre depositato memoria illustrativa.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, per tale ragione, inammissibile. Ha osservato che, per i fatti commessi nel 2021, opera la disciplina dell'improcedibilità dell'azione penale nei giudizi di impugnazione introdotta dalla legge n. 134 del 2021 e dall'art. 344-bis c.p.p., con conseguente non applicabilità della prescrizione invocata dal ricorrente. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito: la disciplina sulle terre e rocce da scavo richiede un accertamento in fatto basato su dati oggettivi, non su meri atti cartolari; nel caso concreto gli atti ARPAL risultavano sottoscritti dall'imputato e le analisi erano comunque documentate in note di trasmissione e rapporti di prova già acquisiti al fascicolo dibattimentale. Ha quindi escluso l'inutilizzabilità dedotta, evidenziando che l'acquisizione è avvenuta nell'esercizio dei poteri istruttori del giudice e che questi può disporre d'ufficio prove assolutamente necessarie. Per l'inammissibilità ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152/2006

    norma incriminatrice contestata per la gestione illecita di terre e rocce da scavo in difformità alla disciplina ambientale

  • art. 157 c.p.

    la prescrizione non è applicabile perché, per i fatti commessi dal 1° gennaio 2020 in poi, opera la disciplina dell'improcedibilità nei giudizi di impugnazione

  • art. 344-bis c.p.p.

    si applica ai procedimenti di impugnazione aventi a oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020

  • art. 2, comma 3, legge n. 134 del 27 settembre 2021

    ha esteso l'applicabilità dell'art. 344-bis c.p.p. ai procedimenti di impugnazione relativi a fatti commessi dal 1° gennaio 2020

  • art. 186 d.lgs. n. 152/2006

    la sussistenza dei requisiti applicativi della disciplina sulle terre e rocce da scavo deve essere accertata in fatto dal giudice di merito sulla base di dati oggettivi

  • art. 507 c.p.p.

    il giudice può disporre d'ufficio l'assunzione di prove assolutamente necessarie nel dibattimento

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, presupposto per evitare la sanzione pecuniaria

Massime di principio

  • Nei giudizi di impugnazione relativi a fatti commessi dal 1° gennaio 2020, la disciplina dell'improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p. prevale sulla prospettata applicazione della prescrizione.
  • La verifica della riconducibilità delle terre e rocce da scavo alla disciplina speciale ambientale richiede un accertamento in fatto fondato su elementi oggettivi, non essendo sufficiente la sola documentazione cartolare prodotta in astratto dalle parti.
  • La dedotta inutilizzabilità di atti non sussiste quando le risultanze siano comunque acquisite ritualmente nel dibattimento e siano sorrette dai poteri istruttori del giudice, che può disporre anche d'ufficio l'assunzione di prove assolutamente necessarie.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile, segue la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieGestione rifiutiImpugnazioniProve
RamiReati ambientaliProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaPrescrizione del reato

Testo integrale

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