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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30274/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello aveva condannato l'imputata alla pena di mesi 6 di arresto per gestione illecita di rifiuti, ritenendo integrato il deposito incontrollato di una pluralità di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, presso un'area adiacente al sito produttivo della società di cui era amministratrice. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge sull'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza l'insussistenza dei presupposti del reato e/o l'erroneità della ricostruzione fattuale; 2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto la prima doglianza inammissibile perché diretta a contestare la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto, attività riservate al giudice di merito se sorrette da motivazione congrua; ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva fondato la decisione su plurimi dati oggettivi ostativi alla qualificazione dell'accumulo come deposito temporaneo regolare (area esterna non ricompresa nell'AIA, area non idonea e non pavimentata, rifiuti non separati per categorie omogenee, mancanza della documentazione richiesta), precisando che la mera registrazione formale dei rifiuti non sana l'assenza dei requisiti sostanziali. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che la particolare tenuità del fatto richiede la positiva valutazione di tutti i criteri del primo comma dell'art. 131-bis c.p., mentre il diniego può derivare anche dalla valutazione negativa di uno solo di essi; nel caso concreto, la gravità desunta dalla varietà e quantità dei rifiuti, dalle modalità di stoccaggio e dall'estensione dell'area interessata (circa 10.000 mq) escludeva la non punibilità.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il primo motivo non deducibile in sede di legittimità perché volto a sollecitare una diversa lettura delle prove e dei fatti, e il secondo infondato perché la Corte di merito aveva motivatamente escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando la consistenza e la disordinata gestione dei rifiuti, nonché l'estensione dell'area coinvolta. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 256, co. 2, d.lgs. 152/2006

    Norma incriminatrice richiamata per il deposito incontrollato di rifiuti speciali; la condotta è stata ritenuta integrata in assenza dei presupposti sostanziali del deposito temporaneo.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto richiede la valutazione positiva di tutti i criteri previsti dal primo comma; il diniego può fondarsi sulla negatività anche di uno solo di essi.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito censurare la ricostruzione del fatto e la valutazione della prova compiute dal giudice di merito quando la motivazione sia congrua, esauriente e logicamente coerente.
  • La qualificazione di un accumulo di rifiuti come deposito temporaneo richiede la contemporanea sussistenza dei presupposti sostanziali previsti dalla disciplina di settore; il solo adempimento formale degli obblighi documentali non è sufficiente a escludere la responsabilità penale.
  • La presenza di rifiuti collocati in un'area esterna non idonea, non pavimentata, non ricompresa nelle autorizzazioni e senza separazione per categorie omogenee è incompatibile con un regolare deposito temporaneo.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. va esclusa quando la varietà e quantità dei rifiuti, le modalità dello stoccaggio e l'estensione dell'area interessata esprimano una offensività concreta non minima, anche in termini di pericolo per l'ambiente.
  • Ai fini della non punibilità per particolare tenuità, i criteri di valutazione operano cumulativamente per il riconoscimento della causa, mentre il giudizio negativo su uno solo di essi è sufficiente a escluderla.

Come è indicizzato

MaterieGestione rifiutiImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati ambientaliProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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