Cassazione Penale, Ordinanza n. 30282/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in sede di rinvio dopo precedente annullamento della Corte di cassazione, aveva riformato la decisione di primo grado e rideterminato la pena in anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 7.600 di multa per il reato di cessione di sostanza stupefacente. Con un unico motivo deduceva vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della pena pecuniaria, contestando in sostanza la misura degli aumenti applicati per il reato più grave e per la continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché la determinazione del trattamento sanzionatorio era sorretta da motivazione congrua e priva di vizi logico-giuridici. Ha osservato che la Corte territoriale aveva individuato la pena base in euro 5.000 di multa per il reato più grave e aveva applicato aumenti per continuazione di importo contenuto e differenziato rispetto ai vari reati satellite, pervenendo alla multa finale di euro 7.600, poi ridotta per il rito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice del reato di cessione di sostanza stupefacente in quantità non determinata; la sentenza riguarda la rideterminazione della pena per tale illecito e per la continuazione.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non va applicata solo quando ricorra assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La censura sulla commisurazione della pena è inammissibile in cassazione quando la motivazione del giudice di merito dia conto in modo non manifestamente illogico dei criteri seguiti per determinare pena base e aumenti per continuazione.
- La scelta della pena base e degli aumenti per i reati satellite rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile solo se la motivazione presenti vizi logico-giuridici o sia del tutto apparente.
- In tema di continuazione, aumenti sanzionatori contenuti e graduati in relazione alla diversa gravità concreta dei fatti possono essere ritenuti congrui e insuscettibili di censura di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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