Cassazione Penale, Ordinanza n. 30277/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione contro la sentenza d'appello che lo ha condannato a un anno e quattro mesi di reclusione per avere, in concorso, reso dichiarazioni false e omesso informazioni dovute al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico del reddito di cittadinanza. Deduce due motivi: con il primo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena; con il secondo denuncia violazione dell'art. 2, comma 2, c.p., chiedendo l'applicazione della lex mitior e la riduzione della pena al minimo legale, sostenendo che l'abrogazione della fattispecie incriminatrice avrebbe dovuto operare retroattivamente.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene manifestamente infondato il primo motivo perché la Corte territoriale aveva valorizzato una precedente condanna a pena detentiva irrevocabile nel 2018, anteriore ai fatti, ostativa alla sospensione condizionale ex art. 164 c.p., nonché una successiva condanna irrevocabile del 2023, rilevante negativamente anche sul giudizio prognostico. Ritiene manifestamente infondato anche il secondo motivo, affermando che l'abrogazione, dal 1° gennaio 2024, dell'art. 7 del d.l. n. 4/2019, pur derogando al principio di retroattività della lex mitior, è giustificata dalla previsione di una nuova incriminazione per gli analoghi benefici introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza. Conseguentemente restano infondate anche le richieste di riduzione del trattamento sanzionatorio. Ne deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato quale base del concorso di persone nel reato contestato in appello.
art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4
Fattispecie incriminatrice contestata per false dichiarazioni e omissioni finalizzate all'ottenimento indebito del reddito di cittadinanza; la Corte ne rileva l'abrogazione dal 1° gennaio 2024 con disciplina transitoria che salva i fatti commessi sino alla cessazione di efficacia.
Usato per affermare che precedenti condanne a pena detentiva ostavano alla concessione della sospensione condizionale della pena.
Invocato dal ricorrente in tema di retroattività della legge più favorevole; la Corte esclude che trovi applicazione in ragione della disciplina derogatoria prevista per l'abrogazione della fattispecie.
art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197
Norma che dispone l'abrogazione del delitto di cui all'art. 7 del d.l. n. 4/2019, ma fa salve le sanzioni penali per i fatti commessi fino al termine finale di efficacia della disciplina.
art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48
Richiamato come nuova incriminazione riferita agli analoghi benefici futuri sostitutivi del reddito di cittadinanza, a giustificazione della disciplina transitoria.
Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e legittimare la sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- La sospensione condizionale della pena può essere negata quando risultino precedenti condanne detentive irrevocabili ostative ex art. 164 c.p. e quando il complesso dei precedenti sia incompatibile con una prognosi favorevole di non reiterazione del reato.
- L'abrogazione di una fattispecie incriminatrice può non comportare la retroattività della lex mitior quando il legislatore preveda una disciplina transitoria espressamente salvaguardata da una giustificazione non irragionevole, in particolare se la tutela penale viene mantenuta fino alla cessazione del beneficio sostituito e coordinata con una nuova incriminazione per prestazioni analoghe future.
- Quando i motivi di ricorso investono questioni già risolte dalla giurisprudenza di legittimità e si rivelano manifestamente infondati, il ricorso è dichiarato inammissibile con conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
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