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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27055/2021 del 06/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirenti)

La controversia

Due acquirenti di un immobile avevano convenuto in giudizio il venditore deducendone l'inadempimento, ai sensi dell'art. 1477 c.c., per non aver consegnato al momento della vendita il certificato di abitabilità dell'immobile e chiedendo il risarcimento del danno. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo, tra l'altro, non provato che gli acquirenti ignorassero la mancanza del certificato e che il venditore avesse assunto un obbligo di consegna del documento. In appello, invece, la Corte territoriale aveva riformato la decisione, ritenendo sussistente l'inadempimento del venditore e condannandolo al risarcimento pari al costo necessario per ottenere il certificato. Il venditore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c., sostenendo che in appello la domanda sarebbe stata mutata, passando da una richiesta di risarcimento per asserita incommerciabilità dell'immobile a una richiesta fondata solo sulle spese per ottenere il certificato, quindi con causa petendi diversa; 2) vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., deducendo contraddittorietà della motivazione sulla pretesa novità della domanda; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c., contestando la condanna alle spese del primo grado nonostante, a suo dire, vi fosse stato un accoglimento solo parziale della domanda attorea.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la domanda proposta in appello non introduceva fatti costitutivi nuovi, ma rappresentava solo una diversa specificazione/quantificazione della pretesa originaria, quindi una emendatio libelli ammessa anche in appello. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non censurava un omesso esame di un fatto storico decisivo, ma riproponeva in modo non conforme al novellato art. 360, n. 5, c.p.c. una critica alla motivazione. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, osservando che la regolazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e che non risultava violato il principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1477 c.c.

    L'obbligo del venditore di consegnare la cosa e i titoli/documenti relativi non è stato ritenuto, nel caso concreto, esteso in via automatica al rilascio del certificato di abitabilità in assenza di un obbligo specificamente assunto, mentre la Corte d'appello aveva invece ravvisato l'inadempimento in relazione a tale documentazione.

  • art. 345 c.p.c.

    È consentita in appello la mera emendatio libelli, cioè la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, purché restino fermi i fatti costitutivi; è invece vietata la mutatio libelli con introduzione di una causa petendi fondata su fatti costitutivi diversi.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio denunciabile è solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è più deducibile una generica insufficienza o contraddittorietà della motivazione secondo la previgente formulazione.

  • art. 91 c.p.c.

    La regolazione delle spese processuali è sindacabile in cassazione solo per violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; la valutazione di soccombenza e l'eventuale compensazione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello non integra domanda nuova la richiesta che, pur diversamente formulata o quantificata, si fondi sui medesimi fatti costitutivi dedotti in primo grado; la mutatio libelli ricorre solo quando venga introdotto un diverso tema di indagine basato su presupposti fattuali nuovi.
  • La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se indica uno specifico fatto storico, decisivo e oggetto di discussione tra le parti, il cui esame sia stato omesso dal giudice di merito; non è sufficiente denunciare una motivazione ritenuta insufficiente o contraddittoria secondo il vecchio paradigma.
  • In materia di spese di lite, il controllo di legittimità è limitato alla verifica del rispetto del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa; la valutazione sulla compensazione e sulla soccombenza reciproca resta affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito.
  • La qualificazione della pretesa come mera specificazione o come domanda nuova dipende dalla persistenza dei fatti costitutivi e non dal solo mutamento del petitum immediato o del parametro di quantificazione del danno.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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