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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20560/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società aveva stipulato con un istituto di credito un mutuo fondiario per finanziare la demolizione e ricostruzione di un complesso immobiliare. La banca aveva erogato inizialmente una parte consistente della somma e, secondo le allegazioni, aveva poi omesso di corrispondere le ulteriori tranche previste a stato avanzamento lavori e di effettuare le perizie tecniche necessarie, bloccando il finanziamento. La società mutuataria era poi fallita; il curatore aveva proseguito il giudizio, ma aveva rinunciato agli atti e all'azione. Le socie della fallita avevano quindi coltivato domande autonome di risarcimento dei danni, assumendo che l'interruzione dell'erogazione del mutuo avesse impedito il completamento dell'opera, la vendita delle unità immobiliari e il rimborso dei finanziamenti soci, oltre a provocare un pregiudizio all'immagine e alla reputazione commerciale. In appello le socie avevano contestato anche un asserito vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado. Con il ricorso per cassazione hanno dedotto: omesso esame di fatti decisivi, violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.c. e del principio del nesso causale; omessa o apparente motivazione e violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione; violazione di numerose norme civilistiche e contrattuali e dei canoni ermeneutici del contratto di mutuo, sostenendo che la banca avesse agito in modo arbitrario e inadempiente e che ciò avesse causato i danni lamentati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, in presenza di "doppia conforme", non era consentito il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c.; inoltre le doglianze su artt. 115, 116 e 2697 c.c. erano formulate in modo non coerente con i limiti del sindacato di legittimità e tendevano in realtà a contestare la valutazione di merito, compreso l'accertamento del nesso causale tra l'asserito inadempimento della banca e i danni allegati. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la corte territoriale aveva effettivamente motivato sulla questione dell'impiego della provvista finanziaria e, comunque, il giudice di merito può valorizzare gli elementi già acquisiti senza necessità di specifica eccezione di parte; non sussisteva quindi il denunciato vizio di ultrapetizione né una motivazione solo apparente. Il terzo motivo è stato giudicato inammissibile perché, sotto la rubrica della violazione di legge, mirava a una rivalutazione del merito e degli accertamenti di fatto, operazione non consentita in cassazione. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti e la Corte ha dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 302 c.p.c.

    comparsa ex art. 302 cod. proc. civ.

    richiamato solo per la prosecuzione del processo da parte del curatore dopo l'intervento del fallimento.

  • art. 360 c.p.c.

    art. 360, n. 5, c.p.c.; art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità sui vizi motivazionali e sulle violazioni di legge, distinguendo tra errori di diritto e rivalutazione del merito.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude il vizio di ultrapetizione dedotto contro la sentenza di appello.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione si configura solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non quando si contesta la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    la censura è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito alla prova un valore legale diverso da quello previsto o abbia dichiarato di usarla secondo prudente apprezzamento in presenza di una regola legale di valutazione.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione dell'onere della prova sussiste solo se l'onere è stato erroneamente attribuito a una parte diversa da quella gravata; non quando si contesti l'apprezzamento sull'avvenuto assolvimento dell'onere probatorio.

  • art. 1223 c.c.

    regola eziologica posta dall'art. 1223 c.c.

    il nesso di causalità giuridica tra evento e conseguenze dannose risarcibili è apprezzamento di fatto, sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne sviluppi un autonomo principio applicativo nel merito.

  • artt. 1218, 1176, 1175, 1375, 1225 e 2729 c.c.

    artt. 1453, 1218, 1176, 1175, 1375, 1223, 1225 e 2729 c.c.

    richiamati dalla ricorrente per sostenere l'inadempimento della banca e la responsabilità contrattuale, ma il ricorso è respinto in rito perché mira a una diversa ricostruzione fattuale.

  • artt. 1362, 1363, 1364, 1366, 1367, 1370 e 1371 c.c.

    artt. 1362, 1363, 1364, 1366, 1367, 1370 e 1371 c.c.

    invocati come canoni ermeneutici del contratto di mutuo, ma non esaminati nel merito per l'inammissibilità del motivo.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012

    norma richiamata come fonte dell'obbligo di ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando la sentenza impugnata e quella di primo grado siano conformi nelle rationes decidendi di fatto, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio: è deducibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito a una prova un regime di valutazione diverso da quello legale.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando l'onere probatorio sia stato addossato alla parte sbagliata; non quando si contesti il modo in cui il giudice abbia apprezzato l'esito delle prove raccolte.
  • L'accertamento del nesso causale materiale e giuridico tra inadempimento e danno, così come la prevedibilità del pregiudizio, costituisce apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.
  • La censura di ultrapetizione è infondata quando il giudice d'appello si limiti a decidere sul motivo di gravame che deduce proprio quel vizio, oppure quando valorizzi elementi di fatto già acquisiti al processo senza introdurre questioni nuove.
  • Sotto la veste formale della violazione di legge, è inammissibile il ricorso che miri in realtà a una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie, trasformando impropriamente la cassazione in un terzo grado di merito.

Come è indicizzato

MaterieMutuoImpugnazioniProveInadempimento
RamiContrattiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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