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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15410/2023 del 12/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. Il ricorso deduceva: a) vizio di motivazione e travisamento probatorio sui capi 8) e 23) (detenzione e acquisto di sostanze stupefacenti), contestando che gli elementi depositati dimostrassero in modo univoco che le consegne documentate fossero sostanza stupefacente e non altre cose (armi, documenti falsi, denaro); b) errori nella valutazione dell'identificazione del ricorrente con il soggetto soprannominato "Aglio e olio" (si eccepiva che altro soggetto, FERORELLI, poteva essere il riferito interlocutore) e che il Tribunale non avesse valutato indizi di segno diverso; c) carenza motivazionale quanto alla sussistenza dell'attualità e concretezza del pericolo di recidiva e mancata istruttoria sul perché non applicare misure meno afflittive (arresti domiciliari).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto infondati i motivi relativi all'identificazione e alla contestazione dell'arma (capo 14) e ha dunque confermato la valutazione dei gravi indizi per il capo 14 e le esigenze cautelari nella parte non censurata; tuttavia ha ritenuto fondati i rilievi relativi ai capi 8) e 23) (atti di compravendita/detenzione di stupefacente), evidenziando incongruenze e una falsa esclusione di possibili letture alternative da parte del Tribunale del riesame. Per tale ragione la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente ai gravi indizi di reità in relazione ai capi 8) e 23) e ha rinviato al Tribunale del riesame di Torino per nuovo giudizio su quei punti. In sintesi: rigetto per la parte relativa all'arma e alle esigenze cautelari complessive (salvo quanto qui disposto), annullamento e rinvio limitato ai capi 8 e 23 per carenze motivazionali e lacune logiche rispetto alle alternative possibili.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sulla responsabilità per concorso di persone nel reato, applicata per qualificare la partecipazione del ricorrente agli illeciti a più persone contestati nei diversi capi.

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990

    Norma sulla detenzione e traffico di sostanze stupefacenti; i capi 8) e 23) erano formulati facendo riferimento a tale disposizione per configurare l'ipotesi di detenzione ai fini di spaccio: la Corte ha però ritenuto che la prova non escludesse alternative interpretative sufficienti per sostenere i gravi indizi.

  • artt. 10, 12, 14, L. n. 497/1974

    Norme relative alla disciplina delle armi (registro, porto e cessione); richiamate per la contestazione del reato collegato alla consegna di un'arma (capo 14). La Corte ha ritenuto la prova relativa all'arma sufficientemente univoca.

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Dispositivo che disciplina le esigenze cautelari (in particolare il pericolo di recidiva/continuazione). La Corte richiama il principio che l'attualità del pericolo non richiede l'imminenza di specifiche occasioni di reato ma una valutazione prognostica, che il Tribunale ha svolto correttamente nella parte relativa alla misura cautelare, salvo le precisazioni sulle specifiche imputazioni di droga.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma che ha consentito l'invio per iscritto della requisitoria del Procuratore Generale (attuata nella fase di corte). Usata in procedimento come strumento processuale per la requisitoria scritta.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Previsione procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione; atto esecutivo del dispositivo della Corte.

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Norma richiamata ai fini della competenza per il rinvio al Tribunale del riesame di Torino per il nuovo giudizio sui capi annullati.

Massime di principio

  • Per l'identificazione tramite soprannome o nomignolo (es. "Aglio e olio") è necessaria una convergenza di elementi (intercettazioni, servizi di osservazione, dati GPS, contatti ripetuti) per escludere ragionevolmente alternative; la sola prossimità di un locale con lo stesso nome o una singola corrispondenza lessicale può non essere decisiva.
  • Le intercettazioni vanno sempre valutate congiuntamente ad altri elementi (OPC, GPS, appunti contabili, riscontri testimoniali) e la loro interpretazione metaforica (codici come "trapano") richiede collegamenti contestuali e riscontri fattuali, non può essere usata isolatamente per sostenere gravi indizi.
  • Quando il giudice della cautela afferma l'assenza di "possibili letture alternative" deve motivare perché esclusa ogni altra ipotesi: se gli stessi indizi mostrano più tipologie di scambi (armi, documenti falsi, sostanze, denaro), la tesi dell'unica causale (es. droga) può essere ritenuta viziata.
  • Sulla sussistenza del pericolo di recidiva (art. 274 c.p.p.) il giudice deve effettuare una valutazione prognostica concreta tenendo conto della personalità, dei precedenti, della gravità dei fatti e del contesto; non è necessario dimostrare specifiche occasioni imminenti di reiterazione, ma occorre motivare sul rischio attuale e concreto di reiterazione.
  • La decisione di applicare misure meno afflittive (arresti domiciliari) richiede una motivazione specifica che spieghi perché quelle misure non sarebbero idonee a contemperare le esigenze cautelari; argomentazioni generiche o puramente assertive sono insufficienti.
  • In sede di impugnazione per Cassazione non è possibile svolgere una "controlettura" libera del materiale probatorio: la Corte verifica la logicità e completezza della motivazione di merito e la conformità ai principi di diritto, non sostituisce il giudizio di fatto salvo macroscopici errori logici o lacune motivazionali.
  • Se la Corte annulla parzialmente per carenze motivazionali, rinvia al giudice di merito che dovrà integrare la valutazione colmando le lacune indicate o riformulando la spiegazione delle ragioni per cui le alternative interpretative sono da escludere.

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