Cassazione Penale, Sentenza n. 15237/2023 del 12/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di assoluzione (Tribunale di Enna 06/10/2021) per il reato previsto dall'art. 4, ultimo comma, legge n. 628/1961. Il Procuratore contestava la motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità: sosteneva che l'imputato avesse conoscenza certa della richiesta dell'Ispettorato del Lavoro con la nota prot. n. 002777 del 7/08/2017 e che il reato si fosse pertanto perfezionato da quella data e fosse perdurante fino all'adempimento; che il giudice avrebbe dovuto acquisire la nota ai sensi dell'art. 507 c.p.p.; in subordine affermava che la notificazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno perfezionatasi per "compiuta giacenza" legittima una presunzione di conoscenza difficilmente distruttibile dall'imputato; infine deduceva profili relativi all'indirizzo della notifica (residenza vs sede legale).
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato infondato e respinto. La Corte ha ritenuto: (i) l'eventuale esercizio dei poteri istruttori ex art. 507 c.p.p. è facoltativo e non può supplire all'onere probatorio del pubblico ministero; (ii) la notifica perfezionatasi per compiuta giacenza non è idonea a provare l'effettiva conoscenza della richiesta dell'Ispettorato quando la norma penale (art. 4, ultimo comma, legge n. 628/1961) sanziona la mancata risposta a una richiesta di informazioni la cui effettiva conoscenza è elemento essenziale del reato; (iii) la giurisprudenza che ammette la compiuta giacenza riferita a verbali di prescrizione o ad avvisi INPS si applica a fattispecie diverse, successive al reato e con finalità deflattive o premiali, non alla fattispecie in esame. Per tali ragioni l'assoluzione è rimasta confermata.
Norme richiamate
art. 4, ultimo comma, legge n. 628 del 1961
La norma punisce chi, legalmente richiesto dall'Ispettorato del lavoro di fornire notizie, non le fornisca o le dia scientemente errate o incomplete; perciò è necessaria l'effettiva conoscenza della richiesta da parte del destinatario perché si configuri il reato
art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce l'inappellabilità di alcune sentenze di proscioglimento in materia di contravvenzioni con pena alternativa; ha portato la Corte territoriale a qualificare l'atto di impugnazione come ricorso per cassazione
art. 569, comma 5, cod. proc. pen.
Norma richiamata per la riclassificazione dell'impugnazione in ricorso per cassazione
art. 507 cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice poteri istruttori d'ufficio ma in via facoltativa; non obbliga il giudice né può in generale supplire all'onere probatorio della pubblica accusa
art. 138 cod. proc. civ. e ss.
Richiamata dal ricorrente in ordine alla regolarità della notifica all'indirizzo di residenza vs sede legale; la Corte non ha ritenuto decisiva questa doglianza rispetto all'elemento della effettiva conoscenza
art. 20 d.lgs. n. 758 del 1994
Prevede il verbale di prescrizione con funzione deflattiva (eliminare la contravvenzione); tali comunicazioni possono legittimamente essere considerate perfezionate anche per compiuta giacenza perché dirette a soggetti che hanno già commesso la violazione
art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983
La previsione relativa alla contestazione INPS è finalizzata a consentire il versamento che rende non punibile il reato già commesso; per tali atti si è ritenuta in giurisprudenza la validità della compiuta giacenza
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Richiamato in relazione alla requisitoria del Pubblico Ministero che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Per le fattispecie che sanzionano la mancata risposta a una richiesta formale di informazioni (es. art. 4, ultimo comma, legge 628/1961) è necessario provare l'effettiva conoscenza della richiesta da parte del destinatario; la sola notificazione perfezionatasi per "compiuta giacenza" non è, di per sé, sufficiente a dimostrarla
- La notifica a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno crea una presunzione di consegna, ma tale presunzione può essere inidonea quando la legge richiede la conoscenza effettiva dell'atto come elemento del reato; il destinatario può fornire elementi per ritenere la mancata conoscenza
- I poteri istruttori d'ufficio del giudice (art. 507 c.p.p.) sono discrezionali: se le parti non li sollecitano, il mancato esercizio non costituisce automaticamente vizio decisorio, e non può sostituire l'onere probatorio dell'accusa
- La giurisprudenza che ammette la compiuta giacenza come sufficiente riguarda atti successivi alla commissione del reato e volti a rimuoverne le conseguenze (ad es. prescrizioni o avvisi INPS) e non si estende automaticamente a tutte le comunicazioni amministrative previste dalla legge penale
- Questioni relative all'indirizzo della notifica (residenza vs sede legale) possono incidere sulla regolarità formale ma non sollevano automaticamente la prova dell'effettiva conoscenza; per valutare la responsabilità penale occorre considerare il complesso probatorio sulla conoscenza dell'atto
- In sede di impugnazione, una corretta qualificazione dell'atto (appello vs ricorso per cassazione) è rilevante: norme procedurali particolari possono imporre la rinnovazione o la riformulazione dell'impugnazione secondo i requisiti previsti
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