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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15237/2023 del 12/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di assoluzione (Tribunale di Enna 06/10/2021) per il reato previsto dall'art. 4, ultimo comma, legge n. 628/1961. Il Procuratore contestava la motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità: sosteneva che l'imputato avesse conoscenza certa della richiesta dell'Ispettorato del Lavoro con la nota prot. n. 002777 del 7/08/2017 e che il reato si fosse pertanto perfezionato da quella data e fosse perdurante fino all'adempimento; che il giudice avrebbe dovuto acquisire la nota ai sensi dell'art. 507 c.p.p.; in subordine affermava che la notificazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno perfezionatasi per "compiuta giacenza" legittima una presunzione di conoscenza difficilmente distruttibile dall'imputato; infine deduceva profili relativi all'indirizzo della notifica (residenza vs sede legale).

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato infondato e respinto. La Corte ha ritenuto: (i) l'eventuale esercizio dei poteri istruttori ex art. 507 c.p.p. è facoltativo e non può supplire all'onere probatorio del pubblico ministero; (ii) la notifica perfezionatasi per compiuta giacenza non è idonea a provare l'effettiva conoscenza della richiesta dell'Ispettorato quando la norma penale (art. 4, ultimo comma, legge n. 628/1961) sanziona la mancata risposta a una richiesta di informazioni la cui effettiva conoscenza è elemento essenziale del reato; (iii) la giurisprudenza che ammette la compiuta giacenza riferita a verbali di prescrizione o ad avvisi INPS si applica a fattispecie diverse, successive al reato e con finalità deflattive o premiali, non alla fattispecie in esame. Per tali ragioni l'assoluzione è rimasta confermata.

Norme richiamate

  • art. 4, ultimo comma, legge n. 628 del 1961

    La norma punisce chi, legalmente richiesto dall'Ispettorato del lavoro di fornire notizie, non le fornisca o le dia scientemente errate o incomplete; perciò è necessaria l'effettiva conoscenza della richiesta da parte del destinatario perché si configuri il reato

  • art. 593, comma 3, cod. proc. pen.

    Stabilisce l'inappellabilità di alcune sentenze di proscioglimento in materia di contravvenzioni con pena alternativa; ha portato la Corte territoriale a qualificare l'atto di impugnazione come ricorso per cassazione

  • art. 569, comma 5, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la riclassificazione dell'impugnazione in ricorso per cassazione

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice poteri istruttori d'ufficio ma in via facoltativa; non obbliga il giudice né può in generale supplire all'onere probatorio della pubblica accusa

  • art. 138 cod. proc. civ. e ss.

    Richiamata dal ricorrente in ordine alla regolarità della notifica all'indirizzo di residenza vs sede legale; la Corte non ha ritenuto decisiva questa doglianza rispetto all'elemento della effettiva conoscenza

  • art. 20 d.lgs. n. 758 del 1994

    Prevede il verbale di prescrizione con funzione deflattiva (eliminare la contravvenzione); tali comunicazioni possono legittimamente essere considerate perfezionate anche per compiuta giacenza perché dirette a soggetti che hanno già commesso la violazione

  • art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983

    La previsione relativa alla contestazione INPS è finalizzata a consentire il versamento che rende non punibile il reato già commesso; per tali atti si è ritenuta in giurisprudenza la validità della compiuta giacenza

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020

    Richiamato in relazione alla requisitoria del Pubblico Ministero che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Per le fattispecie che sanzionano la mancata risposta a una richiesta formale di informazioni (es. art. 4, ultimo comma, legge 628/1961) è necessario provare l'effettiva conoscenza della richiesta da parte del destinatario; la sola notificazione perfezionatasi per "compiuta giacenza" non è, di per sé, sufficiente a dimostrarla
  • La notifica a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno crea una presunzione di consegna, ma tale presunzione può essere inidonea quando la legge richiede la conoscenza effettiva dell'atto come elemento del reato; il destinatario può fornire elementi per ritenere la mancata conoscenza
  • I poteri istruttori d'ufficio del giudice (art. 507 c.p.p.) sono discrezionali: se le parti non li sollecitano, il mancato esercizio non costituisce automaticamente vizio decisorio, e non può sostituire l'onere probatorio dell'accusa
  • La giurisprudenza che ammette la compiuta giacenza come sufficiente riguarda atti successivi alla commissione del reato e volti a rimuoverne le conseguenze (ad es. prescrizioni o avvisi INPS) e non si estende automaticamente a tutte le comunicazioni amministrative previste dalla legge penale
  • Questioni relative all'indirizzo della notifica (residenza vs sede legale) possono incidere sulla regolarità formale ma non sollevano automaticamente la prova dell'effettiva conoscenza; per valutare la responsabilità penale occorre considerare il complesso probatorio sulla conoscenza dell'atto
  • In sede di impugnazione, una corretta qualificazione dell'atto (appello vs ricorso per cassazione) è rilevante: norme procedurali particolari possono imporre la rinnovazione o la riformulazione dell'impugnazione secondo i requisiti previsti

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