Cassazione Penale, Sentenza n. 15246/2023 del 12/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per presunta violazione di legge per omessa valutazione, da parte della corte di appello, di conclusioni scritte inviate dalla difesa tramite posta elettronica certificata nell'ambito del rito cartolare d'appello disciplinato dall'art. 23 bis della L. 176/2000
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato l'assenza di prova dell'effettivo invio delle conclusioni da parte della difesa, in particolare della necessaria attestazione di deposito redatta dalla cancelleria ai sensi della normativa sul processo telematico; ha inoltre ritenuto che, in ogni caso, le conclusioni allegate non apportavano nuovi elementi ma ribadivano motivi già dedotti e richiedevano l'applicazione dell'art. 131-bis c.p., questione sulla quale la corte di appello si era già pronunciata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non essendosi riscontrata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Norma relativa alla fattispecie di reato per la quale il ricorrente era stato condannato; citata come titolo di reato riqualificato ma non oggetto di specifica interpretazione ai fini dell'inammissibilità del ricorso
Disciplina il rito penale d'appello 'cartolare' e stabilisce la possibilità di trasmissione telematica delle conclusioni; la Corte interpreta la norma nel senso che l'effettivo deposito delle conclusioni difensive richiede anche l'attestazione di deposito da parte della cancelleria
art. 16, comma 4, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (conv. L. 221/2012)
Norma richiamata in relazione alle modalità telematiche di invio; utilizzata per collegare le regole tecniche di trasmissione telematica alla necessità della registrazione e attestazione da parte della cancelleria
art. 24 della legge di conversione (comma 5 richiamato)
Prevede l'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite PEC da parte del personale di segreteria e di cancelleria, con annotazione nel registro e inserimento nel fascicolo telematico e copia analogica nel fascicolo cartaceo; la Corte lo considera la prova necessaria dell'avvenuto tempestivo invio
Norma sostanziale invocata dal ricorrente per effetti sulla pena; la Corte osserva che la corte di appello si era già pronunciata sulla sua applicazione, per cui la reiterazione non dimostra omissione valutativa
Norma che disciplina l'oggetto delle spese nel procedimento di cassazione; applicata per attribuire al ricorrente l'onere delle spese del procedimento di legittimità
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per motivare la decisione di non aggravare la sanzione economica per responsabilità dolosa o colposa nella presentazione del ricorso; la Corte ha valutato che il ricorso non era presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- In appello cartolare, la prova dell'invio di atti tramite PEC richiede l'attestazione di deposito redatta dalla cancelleria: la sola ricevuta di avvenuta consegna del sistema telematico non è sufficiente
- È fondamentale ottenere e conservare l'annotazione di ricezione e l'inserimento dell'atto nel fascicolo telematico o la relativa attestazione della cancelleria per dimostrare l'effettivo deposito
- Se le conclusioni difensive si limitano a ribadire motivi già esaminati senza introdurre nuovi elementi probatori o fattuali, la loro mancata considerazione difficilmente configurerà una violazione del diritto di difesa
- Il ricorrente ha l'onere di allegare fatti e prove concrete a sostegno del vizio procedurale denunciato; altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile
- Il rischio di condanna alle spese e di un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende è concreto in caso di ricorso inammissibile, salvo che non emergano colpe nella determinazione della causa di inammissibilità
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