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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15244/2023 del 12/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che, nel giudizio abbreviato, vi sia stata una modificazione radicale della contestazione: l'imputazione originaria era per omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000, carattere omissivo) mentre la sentenza lo ha condannato per dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/2000, carattere commissivo). Secondo la difesa la riqualificazione sarebbe in realtà una nuova contestazione che ha pregiudicato il diritto di difesa dell'imputato nei limiti del giudizio abbreviato "allo stato degli atti" e avrebbe richiesto la rimessione in termini o altra forma di tutela.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la condanna resa in sede abbreviata per il reato di dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/2000). Ha ritenuto che la riqualificazione giuridica dall'omessa dichiarazione alla dichiarazione infedele non abbia violato il principio di correlazione accusa-sentenza né il diritto di difesa, perché la riqualificazione era prevedibile dall'imputato alla luce degli atti (compendio documentale dell'Agenzia delle Entrate e contestazioni della Guardia di Finanza), il giudice aveva dato possibilità alle parti di interloquire sulla riqualificazione e l'imputato si era effettivamente difeso sul tema dell'applicabilità del regime agevolato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 5 (omessa dichiarazione)

    Norma originariamente contestata: punisce l'omessa presentazione della dichiarazione; la Corte ha ritenuto che, nei fatti accertati, l'elemento materiale non fosse l'omissione tout court ma un'infedeltà delle dichiarazioni effettivamente presentate, quindi procedibile sotto art. 4

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 4 (dichiarazione infedele)

    Applicata in sentenza: riguarda la dichiarazione contenente elementi attivi inferiori a quelli reali o elementi passivi non corretti; la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni IRES e IVA contenevano dati falsati tali da integrare il reato di dichiarazione infedele

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 12 e art. 12-bis (pene accessorie e confisca)

    Richiamate in sentenza per l'applicazione delle pene accessorie e per la confisca diretta o per equivalente nei confronti della società, come disposto dal giudice di primo grado

  • codice di procedura penale - art. 441

    Riferito nella discussione sulla natura del giudizio abbreviato: contiene richiamo alle disposizioni sull'udienza preliminare e limita le modificazioni dell'imputazione nel procedimento abbreviato, sebbene la giurisprudenza affermi che la riqualificazione è comunque possibile se prevedibile

  • codice di procedura penale - artt. 422 e 423

    Art. 423 consente al Pubblico Ministero di modificare l'imputazione in udienza; il ricorrente ha invocato il divieto di modifiche in sede di abbreviato richiamando tali norme, ma la Corte ha chiarito che la questione è diversa dalla riqualificazione e che la giurisprudenza ammette la riqualificazione prevedibile

  • codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. b) ed e) (motivi di ricorso per cassazione)

    Fondamento formale del ricorso: inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto i motivi infondati o inammissibili

  • codice di procedura penale - art. 522

    Richiamato tra le norme procedurali utili al ricorso; non ha prodotto effetto favorevole al ricorrente nella valutazione di ammissibilità

  • codice di procedura penale - art. 616

    Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in cassazione

  • Costituzione - art. 111

    Riferimento al diritto al giusto processo e al contraddittorio; la Corte ha ritenuto che tali garanzie non siano state violate dalla riqualificazione quando questa sia prevedibile e l'imputato abbia potuto difendersi

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - art. 6

    Riferito in tema di diritto di difesa e di essere informati della natura e causa dell'accusa; la Corte ha valutato la compatibilità della riqualificazione con art. 6, ritenendola compatibile se l'imputato poteva prevederla e difendersi

  • Corte costituzionale - sentenza n. 140/2010

    Citata dalla difesa a sostegno dell'assunto che variazioni sostanziali dell'imputazione richiedono rimessione in termini; la Corte di Cassazione ha distinto i casi di reale variazione sostanziale da una riqualificazione prevedibile

  • Corte costituzionale - sentenza n. 186/2000

    Richiamata in relazione al trattamento del ricorso e alla determinazione del contributo alla Cassa delle Ammende; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000,00

Massime di principio

  • Nel giudizio abbreviato la riqualificazione giuridica della fattispecie originaria non è automaticamente vietata: è consentita se la nuova qualificazione era prevedibile sulla base degli atti e l'imputato ha avuto la concreta possibilità di difendersi.
  • La differenza tra 'modifica' dell'imputazione (proibita se comporta un nuovo oggetto di accusa non prevedibile) e 'riqualificazione' (riferibile agli stessi fatti ma con diversa qualificazione giuridica) è cruciale: solo la prima, quando arrechi pregiudizio alla difesa, impedisce il prosieguo senza misure compensative.
  • Se la riqualificazione si fonda su elementi fattuali già presenti negli atti d'indagine (es. documentazione dell'Agenzia delle Entrate, accertamenti della Guardia di Finanza), il rischio di illegittimità è basso, perché l'imputato avrebbe potuto conoscere il perimetro fattuale e difendersi.
  • In presenza di mutamento sostanziale dell'imputazione (trasformazione radicale dei fatti essenziali), la difesa può chiedere la rimessione in termini o il passaggio a rito ordinario; l'assenza di tale richiesta e la dimostrazione che la difesa ha potuto svolgersi indeboliscono il motivo di impugnazione.
  • Per tutelarsi, la difesa deve evidenziare tempestivamente in udienza qualsiasi nuova qualificazione che ritenesse pregiudizievole, chiedere chiarimenti o la rimessione in termini, e lasciare traccia documentale dell'avvenuta possibilità di difesa rispetto alla nuova qualificazione.

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