Cassazione Civile, Ordinanza n. 29941/2023 del 27/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il cittadino straniero proponeva ricorso per cassazione contro l'ordinanza con cui il Giudice di pace aveva respinto la sua opposizione al decreto di espulsione emesso dal Prefetto. Deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 35-bis del d.lgs. 25/2008, sostenendo che la normativa interna garantirebbe la permanenza del richiedente protezione internazionale sul territorio italiano fino alla definizione del procedimento amministrativo e giudiziario relativo alla domanda; pertanto, pur non essendo invalido il decreto di espulsione, la sua esecuzione avrebbe dovuto essere sospesa sino alla conclusione dell'iter sulla protezione, salvo le ipotesi dell'art. 20 d.lgs. 251/2007. Sosteneva inoltre che la reiterazione della domanda di protezione era anteriore al decreto di espulsione e che il giudice di pace aveva deciso la causa senza attendere l'esito della richiesta di sospensiva proposta dinanzi al Tribunale, impedendo anche la produzione del provvedimento favorevole poi intervenuto.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso in parte infondato e in parte inammissibile. Ha osservato che la censura, nella parte in cui presupponeva la sospensione automatica dell'efficacia esecutiva, non superava il rilievo della decisione impugnata; nella parte in cui postulava un diverso assetto fattuale/procedurale, introduceva una questione di fatto non esaminata dal giudice di merito e non adeguatamente dedotta come tempestivamente devoluta. Il ricorso è stato quindi respinto. Non è stata regolata la liquidazione delle spese perché alcune amministrazioni si erano costituite solo per l'eventuale udienza poi non celebrata; è stato inoltre rilevato che il procedimento è esente da tassa o imposta.
Norme richiamate
È richiamato per affermare che il motivo non può fondare la pretesa sospensione automatica dell'espulsione nei termini sostenuti dal ricorrente, e che la questione richiedeva accertamenti in fatto non affrontati nella sentenza impugnata.
È richiamato dal giudice di pace per escludere che la proposizione del ricorso al Tribunale contro l'inammissibilità della domanda reiterata di protezione sospendesse l'efficacia esecutiva della decisione amministrativa.
È evocato dal ricorrente come eccezione al principio da lui sostenuto circa la permanenza sul territorio fino alla definizione del procedimento di protezione.
È menzionato per dare atto del deposito di memoria da parte del ricorrente nel procedimento in Cassazione.
art. 18, comma 8, d.lgs. 150/2011
È richiamato per affermare che il procedimento è esente da ogni tassa o imposta.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione all'espulsione, la deduzione della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento per effetto di una domanda reiterata di protezione internazionale richiede che la relativa questione sia stata effettivamente introdotta e coltivata nel giudizio di merito, con i necessari accertamenti in fatto.
- La violazione di norme che disciplinano i rapporti tra procedimento di protezione internazionale ed espulsione non può essere utilmente prospettata in cassazione quando la censura presuppone una ricostruzione fattuale non affrontata nella decisione impugnata e non risulta specificamente devoluta al giudice di merito.
- La presentazione di un ricorso avverso la declaratoria di inammissibilità di una domanda reiterata di protezione non comporta automaticamente, secondo la logica richiamata dalla decisione impugnata, la sospensione dell'efficacia esecutiva del relativo provvedimento amministrativo.
- Nei procedimenti esenti da tassa o imposta e in assenza di effettiva celebrazione dell'udienza, la Corte può omettere la regolazione delle spese quando la costituzione delle amministrazioni intimate sia stata meramente eventuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29799/2023 del 27/10/2023
- ordinanza_civile · 27 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29804/2023 del 27/10/2023
- ordinanza_civile · 27 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29805/2023 del 27/10/2023
- ordinanza_civile · 27 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29806/2023 del 27/10/2023
- ordinanza_civile · 27 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29807/2023 del 27/10/2023
- ordinanza_civile · 27 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29808/2023 del 27/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →