Cassazione Civile, Ordinanza n. 39108/2021 del 09/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento sintetico per IRPEF relativa all’anno 2009, fondato su indici di spesa collegati all’acquisto di un fabbricato e di tre autorimesse. L’Ufficio aveva preventivamente invitato la contribuente a fornire chiarimenti sullo scostamento tra reddito dichiarato e spese sostenute. Nei giudizi di merito la contribuente aveva sostenuto che le somme impiegate provenissero da versamenti dell’ex marito, separato da anni, e aveva richiamato due assegni bancari e un bonifico, oltre a operazioni bancarie e a somme riferibili a una fiduciaria di San Marino. La CTR aveva respinto l’appello ritenendo non dimostrata la giustificazione degli investimenti e non assolto l’onere probatorio gravante sulla contribuente. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto violazione dell’art. 2730 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che le presunzioni poste a base del redditometro possono essere vinte anche mediante presunzioni e che non era necessaria una prova documentale in senso stretto; in particolare lamentava che il giudice di merito non avesse esaminato la documentazione prodotta a giustificazione delle spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, in tema di accertamento sintetico redditometrico, l’inversione dell’onere della prova impone al contribuente di allegare prove contrarie, ma una volta assolto tale onere il giudice deve procedere a un esame analitico della documentazione e delle allegazioni offerte, senza potersi limitare a giudizi sommari. Nel caso concreto la CTR avrebbe dovuto valutare specificamente gli assegni bancari e il bonifico prodotti dalla contribuente, verificandone ammissibilità e idoneità a dimostrare la provvista e la provenienza delle somme utilizzate per l’acquisto, mentre dalla sentenza impugnata risultava che tale esame era stato omesso. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente come parametro normativo del motivo; il testo non sviluppa una specifica interpretazione della norma oltre al richiamo nel motivo di ricorso.
Norma invocata per denunciare in cassazione la violazione di legge.
art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973
È la base dell’accertamento sintetico fondato sugli indici di spesa; la Corte afferma che, rispetto agli acquisti considerati indice di spesa, il giudice di merito deve valutare la documentazione prodotta dal contribuente per dimostrare la provenienza delle somme impiegate.
Massime di principio
- In tema di accertamento sintetico fondato sul redditometro, all’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente deve seguire, se questi offre elementi contrari, un esame analitico e non sommario da parte del giudice delle prove e dei documenti prodotti.
- Il contribuente può contrastare la presunzione di maggior reddito con elementi idonei a dimostrare la provenienza non reddituale delle somme utilizzate per sostenere le spese contestate; il giudice non può respingere la difesa senza confrontarsi specificamente con la documentazione allegata.
- La valutazione del giudice di merito, in materia di redditometro, deve essere puntuale e riferita ai singoli indici di spesa e alle specifiche giustificazioni offerte, non potendo arrestarsi a una generica affermazione di mancata prova.
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