Cassazione Civile, Ordinanza n. 34586/2023 del 11/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un opificio industriale. A seguito del mancato pagamento di alcuni canoni, la concedente agì per il recupero di una somma a titolo di penale conseguente alla risoluzione di diritto del contratto, chiamando in causa sia la società utilizzatrice sia i fideiussori. Gli opponenti contestarono: la mancanza di una valida declaratoria di risoluzione e quindi della causa petendi; il mancato rispetto della diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.; la nullità della clausola contrattuale che prevedeva la penale; l’asserita rinuncia implicita della concedente alla penale; la natura traslativa del leasing e il conseguente diritto alla restituzione dei canoni; inoltre, in appello, sollevarono per la prima volta anche la nullità delle fideiussioni perché conformi allo schema ABI. La Corte d’appello dichiarò in parte inammissibile e in parte infondato l’appello; i ricorrenti denunciarono in Cassazione: 1) violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. per avere la Corte dichiarato inammissibile parte del gravame; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere ritenuto valida la clausola risolutiva/penale e derogabile l’art. 1526 c.c.; 3) violazione dell’art. 345 c.p.c. per avere dichiarato inammissibile la questione di nullità delle fideiussioni e negato il rilievo officioso della stessa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., poiché gli appellanti si erano limitati a riproporre difese già svolte senza confrontarsi specificamente con la motivazione di primo grado. Ha inoltre confermato la legittimità della clausola contrattuale di leasing che, in caso di risoluzione anticipata, prevede la trattenuta dei canoni riscossi e la detrazione del valore del bene/vendita dalla somma dovuta, ritenendola conforme all’art. 1526, comma 2, c.c. secondo l’orientamento consolidato e in particolare secondo Cass. S.U. n. 2061/2021. Infine ha condiviso la declaratoria di inammissibilità della questione sulla nullità delle fideiussioni, rilevando che si trattava di fideiussioni specifiche e che la relativa eccezione era stata introdotta solo con la comparsa conclusionale in appello, quindi tardivamente; inoltre il giudicato interno sul rapporto escludeva il rilievo officioso in sede di gravame. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza, ma la Corte ha escluso il vizio poiché la decisione di appello ha risposto alle censure proposte.
L’appello deve contenere una parte argomentativa che confuti specificamente le ragioni della decisione di primo grado; la mera riproposizione delle difese è insufficiente e comporta inammissibilità.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Norma evocata come mezzo di deduzione della nullità della sentenza e delle violazioni processuali.
Richiamato nel secondo motivo, ma senza esito favorevole ai ricorrenti; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del materiale contrattuale e della disciplina applicabile.
Richiamato nel secondo motivo, ma la censura è stata respinta perché la Corte d’appello aveva correttamente applicato il contratto e la disciplina legale.
Evocato dagli opponenti per sostenere il difetto di diffida ad adempiere; la sentenza di legittimità non ha accolto la censura.
Richiamato nella descrizione dell’impugnazione; la Corte d’appello aveva esaminato l’efficacia della clausola risolutiva espressa.
La disciplina del leasing traslativo con clausola di risoluzione anticipata non è considerata inderogabile; è legittima la clausola che prevede la restituzione del bene, la vendita dello stesso e la detrazione del ricavato dalle somme dovute, con irripetibilità dei canoni già riscossi.
È preclusa in appello la proposizione di nuove eccezioni e di nuovi temi di indagine in fatto; la specificazione tardiva in comparsa conclusionale non sana la preclusione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Accertata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.
Massime di principio
- Ai fini dell’ammissibilità dell’appello, il gravame deve contenere una critica specifica e puntuale alle rationes decidendi della sentenza impugnata; non è sufficiente una mera riproposizione delle difese già svolte.
- Nel leasing traslativo, la clausola che in caso di risoluzione anticipata attribuisce al concedente i canoni riscossi ma impone la detrazione del valore di vendita del bene è compatibile con l’art. 1526, comma 2, c.c. e non è di per sé nulla.
- Nel leasing con funzione finanziaria, il canone può essere parametrato al rientro del capitale finanziato, agli interessi e al rischio d’impresa, in relazione alla durata della vita tecnico-economica del bene.
- La deduzione di una nullità contrattuale o di una diversa qualificazione del rapporto deve essere tempestiva e specifica; se introdotta per la prima volta in comparsa conclusionale in appello, è tardiva e non può elidere le preclusioni del giudizio di gravame.
- Il rilievo officioso della nullità in appello incontra il limite del giudicato interno formatosi sul capo della decisione non impugnato specificamente.
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