Cassazione Penale, Sentenza n. 23867/2024 del 14/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugna la sentenza della Corte di Appello che, pur avendo riformato la pronuncia di primo grado qualificando il fatto ex art. 4 L. 110/1975 (meno grave rispetto all'art. 699 c.p.), ha mantenuto la stessa pena di un anno senza motivare la nuova determinazione del trattamento sanzionatorio e senza indicare l'applicazione della riduzione per le circostanze attenuanti generiche già riconosciute in primo grado; inoltre si censura il rifiuto della sostituzione della pena con la pena pecuniaria alla luce della modifica introdotta dall'art. 71 D.Lgs. 150/2022 all'art. 59 L. 689/1981.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei termini indicati. Ha ritenuto fondata la censura sul trattamento sanzionatorio: la Corte d'appello non ha adeguatamente motivato la determinazione della nuova pena base alla luce del diverso limite edittale dell'art. 4 L. 110/1975 né ha spiegato se e come applicare la riduzione per le attenuanti generiche già riconosciute. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Salerno per un nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio, senza vincoli di merito. Il motivo relativo alla mancata applicazione della pena pecuniaria è stato assorbito in quanto logicamente dipendente dalla questione annullata.
Norme richiamate
Nell'originaria imputazione; la Corte ha rilevato che, dopo la riforma in appello, la fattispecie di reato è stata ricondotta a norma meno grave, con diversa cornice edittale rispetto all'art. 699 c.p., obbligando il giudice a ricalcolare la pena base e le eventuali riduzioni
Il fatto è stato qualificato in appello come reato ex art. 4 L. 110/1975 (pena da 6 mesi a 2 anni); la Corte di Cassazione ha sottolineato che la diversa misura edittale imponeva una motivazione esplicita sulla nuova determinazione della pena e sull'applicazione delle attenuanti
artt. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
Richiamati dalla difesa come norme sul divieto di reformatio in peius e sul trattamento sanzionatorio in appello; la Cassazione ha valutato la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento a questi principi
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha richiamato l'obbligo di tener conto delle attenuanti già riconosciute in primo grado e di motivare la misura della riduzione applicata dopo la diversa qualificazione del reato
Norma che disciplina la pena pecuniaria sostitutiva; la difesa ha sostenuto che, alla luce delle modifiche normative, precedenti condanne non devono automaticamente escludere la sostituzione e la Corte di Cassazione ha ritenuto la questione assorbita in conseguenza dell'annullamento sul punto principale
Modifica dell'art. 59 L. 689/1981: secondo la difesa tale modifica ha alleggerito l'ostatività derivante da precedenti condanne rispetto alla pena pecuniaria, ma la Cassazione non ha deciso nel merito avendo annullato la sentenza sul trattamento sanzionatorio
Richiamato quale riferimento procedurale all'udienza in cui il primo giudice ha esaminato la richiesta di pena pecuniaria sostitutiva; rilevanza procedurale ma non decisiva per la Corte di Cassazione nel motivo principale
Massime di principio
- Quando un giudice d'appello riforma la qualificazione giuridica in favore dell'imputato (meno grave), è obbligatorio ricalcolare la pena entro i nuovi limiti edittali e motivare espressamente la determinazione della nuova pena base.
- Se in primo grado erano state riconosciute attenuanti generiche, il giudice che riforma la qualificazione deve valutare e applicare la riduzione corrispondente alla nuova pena base o spiegare perché non applicarla; l'omessa motivazione legittima annullamento e rinvio.
- La valutazione sulla possibilità di sostituire la pena detentiva con una pena pecuniaria deve essere compiuta sulla base della normativa vigente e delle condizioni personali del condannato; modifiche legislative che incidono sui requisiti (es. D.Lgs. 150/2022) vanno considerate, ma la mancata valutazione motivata può essere assorbita se la questione principale viene annullata.
- Il principio del divieto di reformatio in peius impone che l'appello non peggiori la posizione dell'imputato senza adeguata motivazione; analogamente, qualsiasi aumento di pena o diverso trattamento sanzionatorio richiede chiara giustificazione.
- Se la Corte di cassazione annulla una parte della sentenza per vizi di motivazione sul trattamento sanzionatorio, le questioni dipendenti da tale determinazione (ad es. ammissibilità di pene sostitutive) possono risultare assorbite e saranno nuovamente esaminate dalla corte rimettente.
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