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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08556/2024 del 29/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria fallimentare proposta dal fallimento di una società nei confronti di una società estera per atti di pagamento eseguiti nei sei mesi anteriori alla registrazione di una domanda di concordato preventivo, in parte mediante compensazione, in parte con restituzione di merce e in parte in denaro. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello la convenuta aveva ottenuto la riforma della decisione, perché la curatela non aveva rispettato il termine perentorio assegnato per la rinnovazione dell'atto di citazione a seguito di nullità della vocatio in ius e, quindi, il giudizio doveva ritenersi estinto e comunque la domanda era ormai decaduta ex art. 69-bis l.fall. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione denunciando: 1) violazione delle norme sulla ripresa del procedimento notificatorio e sulla rinnovazione della citazione; 2) violazione delle norme sulla fissazione dei termini a comparire e sulla riduzione a metà dei termini; 3) violazione delle norme sulla sanatoria per raggiungimento dello scopo, sostenendo che il comportamento processuale della convenuta e la sua successiva costituzione avrebbero sanato la nullità; 4) omesso esame della costituzione in giudizio della convenuta. La resistente ha proposto ricorso incidentale sul regime delle spese processuali, contestando sia l'esclusione della fase istruttoria in appello sia la liquidazione sotto i minimi tariffari senza motivazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso principale del fallimento. Ha affermato che la citazione ricevuta il 1 aprile 2016 era nulla per l'assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello di legge; che la nullità non poteva ritenersi sanata da una mera attività difensiva preliminare della convenuta, ma solo dalla costituzione in giudizio con difese anche di merito; che il termine perentorio per la rinnovazione della citazione scadeva il 14 giugno 2016 e non poteva essere prorogato o differito dopo la scadenza, neppure mediante riduzione dei termini a comparire chiesta successivamente; che la rinnovazione del 21 settembre 2016 era quindi tardiva; e che la successiva costituzione della convenuta non poteva sanare un'inattività già produttiva di estinzione del processo ex art. 307 c.p.c. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso incidentale sulle spese, cassando la sentenza limitatamente a quel capo e decidendo nel merito: ha corretto la liquidazione delle spese di primo e secondo grado, includendo la fase di trattazione e/o istruttoria in appello e adeguando il compenso al minimo tabellare. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico del fallimento ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 160 c.p.c.

    Richiamato nei motivi del ricorso principale in relazione ai vizi della notificazione e alla rinnovazione dell'atto di citazione.

  • art. 163-bis c.p.c.

    Usato per individuare il termine a comparire che deve essere rispettato nella notificazione della citazione, anche quando l'atto va notificato all'estero.

  • art. 164 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la citazione è nulla se il termine a comparire è inferiore a quello di legge; la nullità è sanabile solo con la costituzione in giudizio del convenuto con difese di merito. Il termine per la rinnovazione è perentorio e, se non rispettato, conduce all'estinzione del processo.

  • art. 291 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla rinnovazione della notificazione nulla e ai principi di ripresa del procedimento notificatorio.

  • art. 153 c.p.c.

    La Corte precisa che la proroga del termine perentorio è vietata, salvo casi eccezionali e solo se l'istanza intervenga prima della scadenza del termine originario.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato per il principio del raggiungimento dello scopo; la Corte esclude che una mera richiesta di visione e copia di atti equivalga a sanatoria della nullità della citazione.

  • art. 307 c.p.c.

    L'estinzione del processo opera di diritto quando la parte onerata non rinnova la citazione nel termine perentorio; la dichiarazione ha efficacia retroattiva rispetto al momento in cui si è verificata la causa estintiva.

  • art. 164, primo comma, c.p.c.

    Individua la nullità della citazione per termine a comparire inferiore a quello di legge.

  • art. 164, secondo comma, c.p.c.

    Prevede la rinnovazione della citazione nulla entro un termine perentorio fissato dal giudice.

  • art. 164, terzo comma, c.p.c.

    La sanatoria della nullità della citazione avviene con la costituzione del convenuto e la proposizione di difese di merito.

  • art. 307, terzo comma, c.p.c.

    La mancata rinnovazione tempestiva dell'atto comporta l'estinzione del giudizio.

  • art. 307, quarto comma, c.p.c.

    L'estinzione opera di diritto e viene dichiarata con efficacia retroattiva al momento in cui la fattispecie estintiva si è completata.

  • art. 69-bis, primo comma, l.fall.

    La domanda revocatoria è comunque preclusa se è decorso il termine di decadenza, sicché una nuova citazione tardiva non può produrre effetti sostanziali utili.

  • art. 91 c.p.c.

    Usato per la regolazione delle spese di lite secondo soccombenza.

  • art. 2233 c.c.

    Richiamato nel motivo incidentale per la liquidazione del compenso professionale in relazione ai parametri forensi.

  • d.m. n. 55 del 2014

    La liquidazione delle spese deve rispettare i parametri tabellari; lo scostamento sotto i minimi richiede motivazione controllabile.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Non può essere utilizzato per censurare fatti del processo, ma solo fatti storici principali o secondari.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato, secondo la disciplina della soccombenza.

Massime di principio

  • La citazione nulla per termine a comparire inferiore a quello di legge è sanabile solo dalla costituzione del convenuto con difese di merito; attività meramente difensive o interlocutorie non bastano a perfezionare la sanatoria.
  • Quando il giudice assegna un termine perentorio per la rinnovazione di una citazione nulla, il termine deve essere rispettato entro la sua scadenza e non può essere prorogato o differito dopo il decorso, neppure indirettamente mediante successive istanze di riduzione dei termini a comparire.
  • La mancata rinnovazione della citazione entro il termine perentorio determina l'estinzione del processo di diritto; la successiva costituzione della controparte non può elidere una causa estintiva già maturata.
  • Il principio del raggiungimento dello scopo non opera per superare la mancata osservanza di un termine perentorio già scaduto, quando la nullità dell'atto è stata seguita da un'inattività processuale ormai produttiva di estinzione.
  • Nel ricorso per cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di censurare fatti del processo, ma solo fatti storici esterni al processo stesso.
  • In tema di spese processuali, il giudice può discostarsi dai parametri tabellari del d.m. n. 55/2014 solo con motivazione specifica e controllabile; la liquidazione sotto i minimi richiede una giustificazione espressa.
  • La voce tabellare relativa alla fase istruttoria e/o di trattazione in appello non può essere esclusa solo perché non vi sia stata istruzione in senso stretto, poiché la previsione riguarda l'intera fase considerata dalla tabella.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiNullitàDecadenzaRisoluzione del contrattoOnere della provaGiudicato

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