Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25576/2023 del 01/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento notificati a una società per gli anni d'imposta 2002, 2003 e 2004, con recupero a tassazione di costi ritenuti indeducibili ai fini IRPEG e IRAP e dell'IVA detratta su fatture passive collegate a operazioni che l'Ufficio considerava fittizie, nell'ambito di rapporti con una fornitrice qualificata come mera cartiera. In un primo giudizio di legittimità la Corte aveva accolto parzialmente il ricorso della contribuente, riconoscendo l'efficacia del condono limitatamente all'anno 2002 per le imposte dirette e, soprattutto, censurando la sentenza d'appello per non avere esaminato la documentazione prodotta dalla società a dimostrazione dell'effettività dei lavori e dell'operatività della fornitrice, con rinvio al giudice regionale. Nel giudizio di rinvio, però, la CTR ha affermato la detraibilità dei costi anche in presenza di consapevolezza della frode nelle operazioni soggettivamente inesistenti, richiamando la disciplina introdotta nel 2012, senza procedere al richiesto vaglio del materiale probatorio e senza verificare se le operazioni fossero realmente eseguite o solo soggettivamente fittizie. Con l'unico motivo di ricorso la società ha denunciato nullità della sentenza e violazione del giudicato di rinvio ex art. 384 c.p.c., sostenendo che il giudice del rinvio aveva omesso il controllo demandato dalla precedente pronuncia di cassazione, controllo decisivo anche per la detraibilità dell'IVA e per la tenuta degli avvisi di accertamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo: il giudice del rinvio non si è uniformato al dictum della precedente sentenza di cassazione, perché ha deciso la causa facendo leva solo sulla disciplina sopravvenuta del 2012 sulla deducibilità dei costi nelle operazioni soggettivamente inesistenti, senza esaminare la documentazione e senza accertare in concreto la natura delle operazioni contestate. Poiché tale accertamento era indispensabile e già imposto dalla pronuncia rescindente, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    La violazione è stata dedotta dalla ricorrente quale vizio della sentenza per motivazione mancante o apparente, in relazione all'omesso esame della questione devoluta al giudice di rinvio.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato come parametro del vizio processuale denunciato dalla contribuente.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto e al decisum della Corte di cassazione; l'omesso adeguamento integra violazione di tale norma.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato richiamato come vizio di violazione di legge in relazione al mancato rispetto del dictum di cassazione e alla disciplina sostanziale applicata dal giudice di rinvio.

  • art. 9, comma 1, l. 27 dicembre 2002, n. 289

    La precedente decisione aveva riconosciuto l'efficacia del condono per l'anno 2002 limitatamente ai costi rilevanti ai fini delle imposte dirette, escludendola per l'IVA.

  • art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993

    Norma richiamata dalla CTR per affermare la deducibilità dei costi anche in presenza di consapevolezza del carattere fraudolento delle operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 8, comma 1, d.l. n. 16 del 2012

    È stata indicata come disposizione modificativa dell'art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993, posta a fondamento della decisione del giudice di rinvio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato solo per la memoria depositata dalla ricorrente nel procedimento in Cassazione.

Massime di principio

  • Il giudice di rinvio ha l'obbligo di conformarsi non solo al dispositivo, ma anche alla ratio decidendi della sentenza di cassazione che ha disposto il rinvio; non può sostituire tale verifica con un diverso percorso argomentativo che eluda gli accertamenti demandati.
  • Quando la Corte di cassazione rinvia per l'esame del materiale probatorio, il giudice del rinvio deve valutare concretamente le prove offerte dalle parti e non può limitarsi ad applicare una disciplina sopravvenuta o astratta senza verificare i fatti controversi.
  • Nelle controversie relative a operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, la verifica dell'effettiva esecuzione delle operazioni e dell'operatività del soggetto fatturante è un accertamento decisivo, perché da esso dipendono sia la deducibilità dei costi sia, nei limiti di legge, la detraibilità dell'IVA.
  • La violazione del giudicato interno formato sulla sentenza rescindente della Cassazione integra vizio denunciabile in sede di legittimità e determina la cassazione della sentenza pronunciata in sede di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.