Sentenza n. 8608/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento del silenzio diniego opposto dall'Istituto Comprensivo "Pino Puglisi" avverso l'istanza di accesso agli atti presentata dalla sig.ra -OMISSIS- in data 29 ottobre 2025 ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990; nonché per la declaratoria del diritto dei ricorrenti di prendere visione ed estrarre copia degli atti e documenti indicati nella predetta istanza di accesso e, in particolare, di ottenere copia integrale: 1) del Piano Educativo Individualizzato (PEI) relativo agli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025; 2) dei verbali dei Gruppi di Lavoro Operativi per l'inclusione (GLO) per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026; 3) di ogni ulteriore atto e/o comunicazione afferente alla situazione scolastica dell'alunno -OMISSIS-; e per la conseguente condanna dell'Istituto Comprensivo "Pino Puglisi" ad esibire e fornire copia della documentazione in esame.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso documentale relativa al PEI, ai verbali dei GLO e agli ulteriori atti riguardanti la situazione scolastica dell’alunno
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori dell’alunno)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso presentata dalla madre dell’alunno il 29 ottobre 2025 ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990. L’istanza riguardava la copia integrale dei Piani Educativi Individualizzati relativi agli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, dei verbali dei Gruppi di Lavoro Operativi per l’inclusione relativi agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 e di ogni ulteriore atto o comunicazione concernente la situazione scolastica dell’alunno. I ricorrenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione degli obblighi di ostensione, la violazione dei principi di trasparenza, partecipazione e buon andamento, nonché eccesso di potere per ingiustificata inerzia e difetto di motivazione. L’amministrazione ha sostenuto di avere trasmesso la documentazione il 27 novembre 2025 mediante posta elettronica ordinaria, producendo una lettera firmata dal dirigente scolastico e altra documentazione interna. I ricorrenti hanno contestato di aver ricevuto gli atti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la produzione del rapporto del dirigente scolastico e della lettera firmata dimostrasse soltanto l’esistenza di una comunicazione predisposta, ma non l’effettivo invio né, soprattutto, la ricezione della documentazione richiesta. Applicando i principi generali sull’onere della prova, il Collegio ha posto a carico di chi afferma di avere adempiuto l’obbligo l’onere di dimostrare l’invio e la ricezione. Nel caso di posta elettronica ordinaria, la prova della ricezione può essere fornita anche mediante presunzioni, ma l’amministrazione non ha prodotto né la copia del messaggio con gli allegati né una ricevuta di consegna o altro elemento oggettivo idoneo a dimostrare il recapito. Il silenzio diniego è stato quindi annullato ed è stato ordinato all’amministrazione di esibire la documentazione richiesta entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 750,00 oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
Fondano il diritto di accesso documentale azionato dai genitori dell’alunno e l’obbligo dell’amministrazione di consentire la visione e l’estrazione di copia dei documenti detenuti.
Consente al giudice, in caso di accoglimento del ricorso in materia di accesso, di ordinare all’amministrazione l’esibizione dei documenti entro un termine determinato.
Rileva per la qualificazione dell’alunno come persona con disabilità riconosciuta, cui si riferisce la documentazione scolastica richiesta.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alle disposizioni sulla protezione dei dati relativi alla salute, quale presupposto per disporre l’oscuramento dei dati personali nella diffusione della sentenza.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione delle categorie particolari di dati, inclusi quelli idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Fornisce la base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute e per l’oscuramento delle informazioni idonee a rivelare tale stato.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione afferma di avere adempiuto a un obbligo di ostensione documentale, grava su di essa l’onere di provare l’effettivo invio e la ricezione della documentazione da parte dell’interessato, se quest’ultimo neghi di averla ricevuta.
- La mera predisposizione o sottoscrizione di una lettera di trasmissione non dimostra né l’effettivo inoltro della documentazione né la sua ricezione da parte del destinatario.
- In caso di trasmissione mediante posta elettronica ordinaria, la prova della ricezione può essere fornita anche mediante presunzioni, ma occorre comunque un elemento oggettivo idoneo a dimostrare il recapito, quale il messaggio con gli allegati, una risposta del destinatario o altra evidenza documentale; la sola dichiarazione dell’amministrazione non è sufficiente.
- L’assenza di prova dell’effettiva comunicazione della documentazione richiesta giustifica l’annullamento del silenzio diniego sull’istanza di accesso e l’ordine giudiziale di esibizione entro un termine determinato.
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